La S.C. fa il punto sulla rendita vitalizia nella liquidazione del danno non patrimoniale e ne valorizza la funzione risarcitoria

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La scelta di liquidare il danno permanente alla persona tramite una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 2057 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può optare d’ufficio per questa soluzione (anche in appello), disponendo in tal caso “opportune cautele”.