La ricezione di una somma ingente di denaro, della quale non si specifica che venga incassata a titolo personale da parte di uno dei due coniugi, ricade nella comunione legale

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Il prestito concesso congiuntamente, con denaro del quale i coniugi non hanno mai precisato, né nel contratto di mutuo né successivamente, che fosse personale, deve ritenersi sia stato erogato con denaro appartenente alla comunione legale. Ne consegue che, dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra coniugi, sorge un diritto alla restituzione, che non è in favore dei singoli coniugi ma della comunione legale.