In tema di preliminare di compravendita immobiliare, l’inadempimento del promittente all’obbligo di provvedere alla cancellazione di una ipoteca iscritta sul bene, anche agli effetti dell’art. 1385 cod. civ., per il caso di caparra confirmatoria, non resta escluso dalla circostanza che sia stato pagato il creditore garantito da detta ipoteca, poiché il permanere dell’iscrizione, non potendo il pagamento essere invocato dal terzo come fatto estintivo della garanzia reale, comporta comunque un pregiudizio per l’acquirente, in quanto determina un intralcio al commercio giuridico del bene”.
Questio il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20434 del 24 giugno 2022.
Sara Romano
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