Eccezione di tardività della domanda riconvenzionale trascurata in primo grado

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Con riguardo alle eccezioni di rito, qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa quanto all’esito finale della lite, si trovi in posizione di soccombenza. Ne deriva che se essa vuole ottenere che l’eccezione sia riesaminata dal giudice del gravame, investito dell’appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale, non invece ai sensi dell’art. 346 c.p.c.