Assegno divorzile: spetta solo se si prova di non avere sufficienti mezzi di sostentamento oltre l’impossibilità di procurarseli

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Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6,  l. n. 898/1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.