Se ipotizzassimo che un cliente di una banca volesse ottenere informazioni sulle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, potremmo certamente trovare una base giuridica nell’articolo 119, co. 4, del Testo Unico Bancario (TUB). In pratica, il cliente, i suoi successori o chiunque subentri nell’amministrazione dei suoi beni, può richiedere alla banca in questione, a proprie spese, copie della documentazione relativa a queste operazioni. E la banca ha l’obbligo di fornirgli queste informazioni entro un termine ragionevole, che non può superare i novanta giorni.
Ora, quando parliamo di esecuzione del contratto, la buona fede è, com’è noto, un principio fondamentale. Questo principio è disciplinato dagli articoli 1374 e 1375 del codice civile, oltre che dall’articolo 119 del TUB. La buona fede implica che la banca deve comunicare periodicamente un prospetto che rappresenti la situazione attuale del rapporto con il cliente. Non solo, il cliente ha infatti il diritto di ottenere, a proprie spese e limitatamente agli ultimi dieci anni, la documentazione di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo la cessazione del rapporto.
E’ stata la Suprema Corte ad aver chiarito che l’articolo 119, co. 4, del D.Lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 342 del 1999, riconosce al cliente della banca, ai suoi successori e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni. Questo diritto deve essere interpretato alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (articolo 1375 del codice civile), nel senso che i soggetti interessati hanno il diritto di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni del periodo di interesse, nel rispetto del limite temporale decennale fissato dalla norma. Non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta, ma è sufficiente che fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per individuare i documenti richiesti, come i dati del titolare del rapporto e il tipo di rapporto correlato alla richiesta.
E’ solo in caso di denuncia di smarrimento della documentazione che si configura l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligo di consegna della documentazione contrattuale oggetto di decreto ingiuntivo opposto. Ma in assenza di una denuncia di smarrimento, non può risultare sufficientemente comprovata l’impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto. E la generica impossibilità di reperire la documentazione non è di per sé sufficiente a far venir meno l’obbligo di consegna di quanto richiesto.
Anna Esposito
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