Il regime di tutela dei diritti morali dell’autore di un software, è rinvenibile negli artt. 20 – 24 della legge sul diritto d’autore, e nell’art. 2582 del Codice civile, in base ai quali l’autore, indipendentemente dai diritti economici, gode del diritto morale, irrinunciabile, inalienabile e imprescrittibile, sul software realizzato.
In pratica ad essere tutelata è la personalità dell’autore in relazione al processo creativo che ha portato alla realizzazione del software.
In particolare, all’autore sono riconosciuti: il diritto alla paternità dell’opera, in base al quale l’autore può rivendicare la sua qualità di autore del software e pretendere che il suo nome sia indicato nelle forme d’uso negli esemplari dell’opera o in relazione alle sue utilizzazioni; il diritto all’integrità dell’opera, in base al quale l’autore può opporsi a ogni deformazione, mutilazione o modificazione del software e ad ogni altro atto a danno dello stesso che rechi pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione; il diritto di inedito, in base al quale l’autore ha la facoltà di non procedere al rilascio del proprio software; il diritto di pentimento in base al quale l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, può ritirare il software dal commercio, salvo l’obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro i quali abbiano eventualmente acquistato i diritti sul software medesimo.
Titolare dei diritti morali sul software può essere solo la persona fisica (o un gruppo di persone cooperanti) e sussistono in capo ad essa per l’intera durata della sua vita. Successivamente sono esercitabili, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli o dagli altri ascendenti e discendenti diretti o dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
#ITLAW
Nicola Nappi
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