Sulla tutela delle banche di dati elettroniche quali opere dell’ingegno

In base alla legge italiana sul diritto d’autore, le banche di dati elettroniche sono opere costituite da raccolte di altre opere, informazioni e altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (art. 2, Co. 9, l. dir. aut.).

E’ bene precisare sin da subito che la loro tutela non si estende al loro contenuto, lasciando così impregiudicati i diritti esistenti su di esso.

L’esigenza di tutela delle banche di dati si può ricondurre all’avvento della c.d. “società dell’informazione”, nella quale l’utilizzo delle tecnologie applicate alla gestione e all’elaborazione delle informazioni e dei dati consente di ricercare ed organizzare notizie ed elementi di qualsivoglia genere e natura, secondo numerosi criteri e parametri, superando in modo del tutto agevole le varie barriere spaziali e temporali presenti tradizionalmente nell’attività di raccolta ed elaborazione dei dati.

Le banche di dati, quali nuovi beni informatici della società dell’informazione sono destinatarie di un’apposita tutela giuridica prevista dalla legge italiana sul diritto d’autore, in ricezione della direttiva 96/9/CE. E nello specifico, l’art. 1, Co. 2, l. dir. aut., individua, tra le opere dell’ingegno a carattere creativo tutelate dalla normativa in materia di diritto d’autore “le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.

Per dirla alla Sirotti Gaudenzi, rientrano tra le opere dell’ingegno solo le banche di dati dotate di creatività. 

E la creatività di una banca di dati si desume alternativamente o cumulativamente dalla scelta e dalla disposizione dei materiali. In base a ciò, è possibile considerare creativa una banca di dati che selezionando tra i dati e i materiali disponibili ne presenti solo alcuni, mentre invece non potrà considerarsi creativa la banca di dati che contiene esaustivamente tutti i dati e i materiali disponibili su un determinato argomento. Non occorre, quindi, che ciascun elemento sia autonomamente dotato del carattere della creatività. E la mancanza di tale carattere creativo non preclude l’inclusione della banca di dati tra le opere protette dal diritto d’autore quando sia comunque creativo il criterio utilizzato per organizzare e disporre i dati. Mentre invece, le banche di dati non creative possono accedere alla diversa tutela dei diritti connessi, prevista dagli artt. 102 bis e ss. l. dir. aut. 

Sul piano giurisprudenziale, poi, vi è chi oltre al requisito della creatività fa riferimento anche a quello dell’originalità: 

Sussistendo i connotati della creatività e della originalità di una banca dati informatica – sia per la natura dei dati in essa contenuti, sia per l’esistenza di un sistema software (motore di ricerca) per la loro consultazione, costituente anch’esso opera dell’ingegno – ne consegue l’insorgenza di un diritto attribuito, sul data base, all’autore; dovendosi, per l’effetto, ordinare la cessazione dell’altrui utilizzo non autorizzato in qualunque forma possibile, ivi compreso quello attuato mediante un sito Internet.

Tribunale di Roma, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 13/07/2004, n. 21801

L’art. 2, Co. 9, l. dir. aut., descrive invece le caratteristiche che le banche di dati devono possedere ai fini della tutela, delineando tre requisiti fondamentali:

  1. indipendenza: che sussiste solo laddove fra gli elementi non sia riscontrabile una correlazione che gli fa acquisire un significato che non avrebbero avuto se singolarmente considerati;
  2. disposizione sistematica: che dunque esclude dalla tutela le raccolte non ordinate o puramente casuali di elementi;
  3. accessibilità individuale dei dati:  che consente di distinguere le banche di dati dalle semplici raccolte di dati.

In base a quanto sin qui esposto si può quindi concludere che la protezione delle banche di dati riguarda esclusivamente la loro struttura e non si estende, invece, ai loro elementi contenutistici, lasciando così impregiudicati i singoli diritti sussistenti su tali contenuti.

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Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.