Elementi costitutivi e caratteristiche del reato di diffamazione on-line

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Il reato di diffamazione è previsto dall’art. 595, Co. 3, c.p. che punisce chiunque comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione quando l’offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità.

Portata sul web, tale fattispecie di reato si realizza quando l’offesa alla reputazione altrui è diffusa a mezzo della rete Internet, su una qualsivoglia piattaforma.

È un reato istantaneo, pertanto a nulla rileva che l’informazione diffamatoria venga poi cancellata dalla rete, essendo sufficiente che essa appaia e sia resa percepibile al pubblico.

Il bene giuridico tutelato è la reputazione altrui, intesa come considerazione sociale di cui gode la persona offesa dal reato. Pertanto, anche una notizia falsa può astrattamente integrare il reato.

Il delitto si consuma nel luogo in cui il soggetto diffamato percepisce le espressioni diffamatorie, e pertanto sussisterà la giurisdizione italiana quando il soggetto diffamato si troverà in Italia.

La particolare tutela offerta dalla norma incriminatrice, è volta a impedire che l’offesa sia immediatamente percepibile da una indistinta pluralità di destinatari.

La diffamazione costituisce un reato classico a forma libera, il cui perpetrarsi attraverso i nuovi mezzi tecnologici è non solo possibile, ma anche intuitivo, come ben sottolineato dalla Cassazione. Pensiamo ad esempio alla pubblicazione di una foto offensiva sulla reputazione di un individuo su un social network, o alla diffusione di un articolo giornalistico su un noto sito web. Tuttavia, pur mantenendo immutati i suoi elementi essenziali, il reato assume nuove sfaccettature nell’ambiente digitale, caratterizzato da peculiarità intrinseche che lo rendono unico e non assimilabile ai mezzi di comunicazione tradizionali come la stampa.

Ciò comporta quindi che la normativa applicabile ad altri media, in particolare quella relativa alla stampa, non può essere direttamente estesa al contesto on-line, pena la violazione del principio di divieto di analogia in malam partem

Del resto, come afferma il Prof. Galdieri, «la rete realizza una vera e propria comunità sociale, in grado di riprodurre nel bene o nel male, tutte quelle forme dell’agire umano cui siamo abituati […] si può acquistare come rubare, si può comunicare come spiare» e naturalmente ben si può anche diffamare. Anzi, si può ragionevolmente affermare che sono le stesse caratteristiche intrinseche del web che rendono la diffamazione on-line un fenomeno unico, e questo per almeno i seguenti quattro ordini di motivi:

  1. capacità diffusiva straordinaria: Il web offre una straordinaria capacità di diffusione dei contenuti offensivi, consentendo una divulgazione ampia e veloce;

  2. immaterialità dello spazio virtuale: la natura virtuale del web rende difficile l’individuazione del locus commissi delicti e la giurisdizione competente, poiché non esistono confini geografici definiti;

  3. anonimato e falsa identità: gli utenti possono nascondersi dietro nickname di fantasia e profili falsi, complicando l’identificazione dei responsabili e la loro responsabilità legale;

  4. elevato grado di pericolo o lesione: la straordinaria capacità di divulgazione dei contenuti offensivi on-line aumenta il rischio di lesione per il bene protetto, come l’onore e la reputazione.

Queste caratteristiche uniche del web influenzano la diffamazione on-line e pongono sfide specifiche in termini di individuazione dei responsabili, giurisdizione competente e applicazione della normativa esistente, la quale inevitabilmente si confronta in un contesto in continua evoluzione, dove testate on-line, blog, forum e social network rappresentano nuovi mezzi di comunicazione con caratteristiche uniche e sfide specifiche.

La diffamazione essendo, come detto, un reato a forma libera, ben può essere commessa attraverso internet, come riconosciuto più volte dalla Cassazione. La straordinaria capacità di diffusione del web rende la divulgazione di contenuti offensivi accessibile a una vasta audience globale, grazie alla facilità di pubblicazione e condivisione. Questo implica una maggiore gravità della condotta diffamatoria e un impatto più ampio sull’onore e la reputazione delle persone coinvolte.

Tuttavia, il web si distingue dalla stampa, dalla radio e dalla televisione per la sua natura e funzione, essendo destinato alla visione del pubblico in generale. Questo solleva quindi questioni sulla qualificazione giuridica della diffamazione on-line e sull’applicabilità della normativa esistente a questi nuovi mezzi di comunicazione. Ad esempio, la responsabilità degli operatori di spazi on-line e la definizione dei limiti della libertà di espressione sul web sono temi dibattuti che richiedono un’analisi approfondita. Inoltre, l’anonimato e la falsa identità on-line complicano l’individuazione dei responsabili e la definizione della giurisdizione competente, poiché gli utenti possono nascondersi dietro pseudonimi e profili falsi. Questo solleva sfide aggiuntive nella gestione della diffamazione online e nella protezione dei diritti delle persone coinvolte.

La diffamazione on-line presenta dunque sfide uniche che mettono in luce la necessità di un adattamento normativo per affrontare le specificità del web come mezzo di comunicazione. La velocità con cui i contenuti possono essere diffusi e la difficoltà nell’individuare i responsabili on-line evidenziano la necessità di norme chiare e aggiornate che possano affrontare efficacemente le dinamiche della comunicazione digitale.

Un tema cruciale è rappresentato dalla responsabilità degli operatori di spazi on-line rispetto alla diffamazione commessa dagli utenti. Mentre la normativa attuale tende a considerare gli intermediari come meri trasmettitori di informazioni, la diffusione di contenuti diffamatori on-line solleva interrogativi sulla necessità di definire in modo più preciso il ruolo e le responsabilità di tali soggetti intermediari. Trovare un equilibrio tra la protezione dei diritti delle persone offese e la libertà di espressione garantita dalla Costituzione è essenziale.

La tutela dell’onore e della reputazione delle persone coinvolte nella diffamazione on-line deve essere garantita in modo efficace, tenendo conto delle peculiarità del contesto digitale. È importante, a nostro sommesso avviso, bilanciare la protezione dei diritti individuali con la libertà di espressione e di informazione propria del web, al fine di evitare eccessive limitazioni alla comunicazione on-line.

Le sfide legate all’anonimato e alla falsa identità on-line rendono complessa, come più volte detto, l’individuazione dei responsabili di condotte diffamatorie. È necessario allora sviluppare strumenti e procedure efficaci per identificare gli autori di contenuti offensivi on-line, garantendo nel contempo il rispetto della privacy e dei diritti degli utenti.

La natura transnazionale del web (o la natura di “non luogo” per dirla con le parole del Prof. Irti) solleva questioni sulla giurisdizione e sui confini geografici nell’applicazione delle norme sulla diffamazione on-line. La gestione delle controversie che coinvolgono soggetti e contenuti provenienti da diverse giurisdizioni richiede una cooperazione internazionale e una riflessione approfondita sulle modalità di regolamentazione e di tutela dei diritti a livello globale.

Insomma, in definitiva ci sembra di poter affermare che questa breve analisi sulle limitazioni della normativa attuale in relazione alla diffamazione via web sottolinea la complessità e l’urgenza di affrontare in modo approfondito e multidisciplinare le sfide poste dalla comunicazione digitale, al fine di garantire una tutela equilibrata dei diritti e dei principi fondamentali nella società digitale.

Per approfondire:

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2016; 

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- CAPRARO, PINTO, Forum di discussione online, diffamazione e responsabilità: che ruolo gioca il webmaster?, in Riv. pen., 2009, 982; 

- CORRIAS, LUCENTE, Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa, Padova, 2000; 

- CORRIAS, LUCENTE, Ma i networks, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l’uso degli spazi che loro gestiscono, in Giur. di Merito 2004, 2523; 

- CORRIAS, LUCENTE, La diffamazione a mezzo Facebook, in www.medialaws.eu, 25/2/2013; 

- DI CIOMMO, Responsabilità dell’Internet hosting provider, diffamazione a mezzo Facebook e principio di tassatività della norma penale: troppa polvere sotto il tappeto, in Foro it., 2017, II, 261; 

- FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, IV ed., Bologna, 2013; 

- FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Bologna, 2014; 

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- GULLO, Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore, Roma, 2013; 

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- INGRASSIA, Il ruolo dell’ISP nel ciberspazio: cittadino, controllore o tutore dell’ordine? Le responsabilità penali dei provider nell’ordinamento italiano, in Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale, a cura di Luparia, Milano, 2012, 15; 

- INGRASSIA, Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive, in Dir. pen. e processo, 2017, 1621; 

- MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione penale. Le alternative di tutela, Padova, 1989; 

- MANNA, Problemi vecchi e nuovi in materia di diffamazione a mezzo stampa, in Arch. pen. (web), 2012, fasc. 3; 

- MANNA, Corso di diritto penale. Parte generale, 4ª, Milano, 2017; 

- F. MANTOVANI, L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 337; 

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- ZENO ZENCOVICH, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa. Note critiche, in Dir. informaz. e informatica, 1998, 15; 

- ZENO ZENCOVICH, I prodotti editoriali elettronici nella legge 7 marzo 2001, n. 62 e il preteso obbligo di registrazione, in Dir. informaz. e informatica, 2001, 153.
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Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.