Aprile 2022

Nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra creditore, debitore diretto e terzo pignorato

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12075 del 13 aprile 2022, che si riporta di seguito, e con la quale ha altresì dichiarando la

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PRECETTO SU MUTUO FONDIARIO: il creditore non è obbligato ad indicare l’apposizione della formula esecutiva

Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell’art. 654, comma 2, c.p.c.”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11242

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Sull’impugnabilità del provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo

È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. “estinzione atipica”) del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi,

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error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.