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Garante Privacy e modello “Pay or Ok”: la consultazione pubblica che può ridefinire l’equilibrio tra consenso e monetizzazione

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Con il provvedimento n. 272 del 29 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale, il Garante per la protezione dei dati personali ha deliberato l’avvio di una consultazione pubblica sull’adozione del modello “Pay or Ok”. Si tratta di un’iniziativa che potrebbe incidere profondamente sulla struttura giuridica del consenso informato nel contesto digitale, coinvolgendo operatori, utenti, studiosi e associazioni in un confronto aperto e trasparente.


Cos’è il modello “Pay or Ok”?

Il meccanismo “Pay or Ok” propone un’alternativa binaria agli utenti che accedono a servizi digitali: accettare il trattamento dei dati personali per finalità di marketing o profilazione, oppure pagare un corrispettivo monetario per evitare tale trattamento.

Una formula che, in apparenza, mira a ristabilire una simmetria informativa e un bilanciamento tra diritti fondamentali e modelli di business digitali. Ma che, nella sostanza, solleva questioni cruciali di liceità, proporzionalità e libertà del consenso, già oggetto di attenzione in sede europea.


Obiettivo e destinatari della consultazione

Il Garante ha invitato tutti i portatori d’interesse – dalle imprese digitali alle associazioni dei consumatori, dagli accademici ai cittadini – a esprimere osservazioni e proposte sul modello “Pay or Ok”, con particolare riferimento ai quesiti posti nel testo disponibile on-line (doc. web 10126652).

Il termine per l’invio dei contributi è fissato a 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di invio sono dettagliate e comprendono canali digitali (e-mail, PEC) e indirizzo postale.


Criticità giuridiche e rilievi sistematici

L’avvio di tale consultazione apre inevitabilmente un dibattito su tematiche sostanziali e non più eludibili:

  • la gratuità del consenso può dirsi realmente garantita se esiste un’alternativa economica che condiziona l’accesso a un servizio?
  • la monetizzazione dell’identità digitale rappresenta un compromesso accettabile o un surrettizio obbligo di cessione del dato?
  • quali sono i limiti, anche in ottica di accountability, per i titolari del trattamento nell’applicazione di simili modelli?

La cornice normativa europea, ancorata al Regolamento (UE) 2016/679, impone che il consenso sia libero, informato, specifico e inequivocabile. Ogni forma di pressione – anche economica – rischia di configurarsi come un vizio del consenso stesso, con evidenti ripercussioni sulla validità del trattamento.


Tutela dei partecipanti e garanzie di riservatezza

Il Garante ha fornito ampie informazioni in merito al trattamento dei dati personali eventualmente comunicati dai soggetti partecipanti alla consultazione.

Tali dati, come previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno trattati nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità istituzionali. Non saranno oggetto di pubblicazione, né trasferiti a Paesi terzi, e saranno conservati per il periodo stabilito dalla normativa amministrativa.


Considerazioni finali

Il modello “Pay or Ok” costituisce una delle sfide più controverse nel panorama regolatorio attuale. Sottoporre tale schema al vaglio di una consultazione pubblica rappresenta una scelta istituzionalmente lungimirante e in linea con i principi di trasparenza, partecipazione e inclusività.

Sarà senz’altro decisiva la valutazione sull’effettiva libertà del consenso, affinché il diritto alla protezione dei dati non venga eroso da dinamiche contrattuali inique o sbilanciate.

La consultazione è un’opportunità. Ma la risposta normativa dovrà essere puntuale, rigorosa e profondamente ancorata ai valori costituzionali ed europei. Solo così si potrà garantire che la protezione dei dati personali resti un presidio di dignità e non un prezzo da pagare.

error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.