Il Rag. Esposito ha proposto un’azione giudiziale nei confronti del ginecologo Dott. Baddani al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla nascita “non desiderata” di un bambino affetto da gravi malformazioni.
Ragione fondante dell’azione proposta dal ragioniere era il fatto che egli, unitamente alla moglie, aveva ricevuto da parte del ginecologo, durante la gestazione, costanti rassicurazioni in ordine alla salute del nascituro, le quali avevano impedito di fatto alla madre di esercitare il proprio diritto alla interruzione volontaria della gravidanza. In particolare, la malformazione derivava da un’infezione correttamente diagnosticata e comunicata alla madre, la quale però non era stata in alcun modo informata in ordine ai rischi connessi a tale tipologia di infezione.
In primo grado la domanda è stata accolta. Il ginecologo ha proposto quindi appello, e la Corte ha messo in evidenza il difetto di legittimazione attiva del ragioniere, motivando che legittimata ad agire sarebbe dovuta essere la madre del bambino.
Il ragioniere ha dunque proposto ricorso per cassazione, che è stato accolto.
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La Suprema Corte, richiamando il principio già espresso nella sentenza n. 16754/2012 ha ribadito che la responsabilità del medico per mancata diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata sussiste, oltre che nei confronti della madre, anche in quelli del padre e dei fratelli e sorelle del neonato, che sono tutti soggetti protetti dal rapporto contrattuale intercorrente tra il sanitario e la gestante.
Maria Paola Caiazzo
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