La Cassazione civile, Sez. III, 14 gennaio 2026, n. 788 affronta un tema di forte rilievo pratico nel contenzioso assicurativo: come debba essere interpretata la clausola di polizza che aumenta l’indennizzo-base per “lesione” quando l’invalidità permanente derivi, invece, da una “menomazione”. La vicenda nasce da una polizza infortuni stipulata da uno sportivo dilettante, con somma assicurata di euro 80.000, una clausola di maggiorazione per gli esiti più gravi e una controversia sulla corretta monetizzazione dei postumi invalidanti conseguenti a frattura vertebrale e successiva tetraplegia.
Il fatto controverso
Nel giudizio, l’assicurato chiedeva il pagamento del maggiore indennizzo sostenendo che la clausola contrattuale imponesse di calcolare l’invalidità secondo il criterio più favorevole, cioè valorizzando la percentuale riferibile alla lesione del midollo spinale, dalla quale erano derivati postumi gravissimi. La compagnia, invece, opponeva che il riferimento dovesse restare ancorato alla frattura vertebrale, con conseguente applicazione di una percentuale molto inferiore e rispetto del tetto di polizza. In primo grado era stata riconosciuta una somma ulteriore; la Corte d’appello aveva poi ritenuto che la tetraplegia consentisse il raddoppio dell’indennizzo, ma aveva comunque contenuto il risultato entro la “somma assicurata” di euro 80.000.
Il punto decisivo: “somma assicurata” non significa “massimale”
La pronuncia riveste particolare importanza perché chiarisce che, nell’assicurazione contro gli infortuni, la “somma assicurata” non coincide di per sé con il limite invalicabile dell’obbligazione dell’assicuratore. Secondo la Cassazione, quella somma costituisce normalmente la base di calcolo sulla quale applicare la percentuale di invalidità permanente; pertanto, se il contratto prevede un meccanismo di aumento dell’indennizzo, il risultato finale può anche superare la somma indicata in polizza, salvo che il testo contrattuale contenga un limite espresso e inequivoco.
La Corte censura, dunque, l’argomento secondo cui il raddoppio o la moltiplicazione prevista dalla clausola speciale dovrebbe comunque arrestarsi alla soglia della somma assicurata. Questa lettura, osserva il Collegio, svuoterebbe di reale funzione economica la clausola di aumento e finirebbe per neutralizzare proprio la tutela aggiuntiva pattuita per i postumi più severi.
Lesione e menomazione non sono sinonimi
Il secondo asse della decisione riguarda la distinzione lessicale e giuridica tra “lesione” e “menomazione”. La Cassazione valorizza il dato testuale della clausola, ma soprattutto ne ricostruisce il senso nel contesto dell’intero regolamento negoziale. Se la polizza liquida l’indennizzo sulla base dell’invalidità permanente e se questa invalidità deriva dagli esiti dell’infortunio, non è corretto fermarsi alla sola causa anatomica iniziale. Occorre, invece, verificare quale postumo invalidante sia effettivamente indennizzabile secondo la struttura del contratto.
Da qui il principio espresso dalla Suprema Corte: se una clausola prevede l’aumento dell’indennizzo-base per la “lesione”, ma la valutazione dell’invalidità permanente viene operata avendo riguardo alla “menomazione”, la clausola è ambigua e deve essere interpretata contro il predisponente, cioè contro l’assicuratore, ai sensi dell’art. 1370 c.c.
Il principio di diritto enunciato
La sentenza formula un principio di diritto di notevole impatto pratico. In sintesi, la Cassazione afferma che nelle assicurazioni contro gli infortuni non mortali, la “somma assicurata” rappresenta il valore di riferimento per applicare la percentuale di invalidità permanente e non il tetto massimo dell’obbligazione; inoltre, se il contratto dispone un aumento dell’indennizzo previsto per la “lesione”, ma l’invalidità è stimata in base alla “menomazione”, l’ambiguità testuale impone l’interpretazione più favorevole all’assicurato, attribuendo rilievo ai postumi che derivano dalla lesione e non alla sola lesione in sé considerata.
Perché la decisione è coerente con le regole di ermeneutica contrattuale
La motivazione si innesta in modo lineare sulle regole codicistiche dell’interpretazione del contratto. L’art. 1363 c.c. impone di leggere le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo al testo il senso risultante dal complesso dell’atto; l’art. 1366 c.c. richiede un’interpretazione secondo buona fede; l’art. 1369 c.c. privilegia, nel dubbio, il senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto; l’art. 1370 c.c., infine, impone di interpretare le clausole predisposte unilateralmente a favore dell’altro contraente. La Corte applica proprio questa sequenza argomentativa.
Non si tratta di una forzatura equitativa. Si tratta, piuttosto, di una conclusione ermeneutica rigorosa. La clausola predisposta dall’assicuratore non può usare categorie diverse — “lesione” da un lato, “menomazione” dall’altro — e poi pretendere che tale scarto terminologico operi a danno dell’assicurato. Quando il testo è opaco, il rischio dell’ambiguità ricade su chi lo ha scritto.
La cornice sistematica: la polizza infortuni resta nel ramo danni
La pronuncia si inserisce anche nel più ampio dibattito sulla natura della polizza infortuni. La giurisprudenza di legittimità, a partire dalle Sezioni Unite n. 5119 del 2002, distingue le coperture per infortuni non mortali, attratte prevalentemente nell’area dell’assicurazione contro i danni, dalle coperture che riguardano l’evento morte, più vicine alla logica dell’assicurazione sulla vita. Per gli infortuni invalidanti non mortali, dunque, opera una struttura tipicamente indennitaria.
Questa premessa è tutt’altro che teorica. Se la polizza infortuni non mortali appartiene al ramo danni, ne discende che il contratto va letto secondo la sua funzione concreta di protezione patrimoniale rispetto alle conseguenze pregiudizievoli dell’infortunio. Ecco perché la Cassazione mostra di guardare agli effetti invalidanti concretamente prodotti dall’evento lesivo, non a una rappresentazione formalistica e riduttiva della sola lesione iniziale.
Le ricadute pratiche per assicurati e compagnie
La decisione lancia un messaggio netto al mercato. Le clausole di polizza devono essere redatte con precisione semantica e coerenza tecnica. Se l’assicuratore intende fissare un massimale invalicabile, deve dirlo in modo espresso. Se vuole riferire una maggiorazione alla sola lesione anatomica e non ai postumi invalidanti che ne derivano, deve articolare il testo in termini chiari, univoci e non contraddittori. In mancanza, prevarrà l’interpretazione favorevole all’assicurato.
Per l’assicurato, la sentenza rafforza la tutela contro quelle condizioni generali che, pur apparendo generose sul piano pubblicitario, si rivelano poi restrittive in sede liquidativa. La Cassazione ribadisce che la trasparenza contrattuale non è un orpello formale, ma una regola di allocazione del rischio interpretativo.
Il valore della pronuncia nel contenzioso assicurativo
La portata della decisione supera il caso concreto. Essa offre un criterio utile in tutte le controversie relative a franchigie, maggiorazioni, scale percentuali, tabelle invalidanti e clausole speciali di supervalutazione del danno. Il giudice di merito, alla luce di questa ordinanza, dovrà verificare non solo il dato lessicale della singola clausola, ma anche la sua effettiva compatibilità con l’architettura complessiva del contratto e con la funzione economico-assicurativa perseguita dalle parti.
In questo senso, la Cassazione compie un’operazione di riequilibrio particolarmente significativa. La sentenza non nega l’autonomia negoziale. Ne esige, però, la chiarezza. E riafferma un principio di civiltà contrattuale elementare ma spesso disatteso: l’assicuratore non può beneficiare della propria oscurità redazionale.
Conclusioni
La Cassazione n. 788/2026 segna un arresto di notevole interesse per il diritto assicurativo. Il suo nucleo decisivo può riassumersi così: nelle polizze infortuni, l’aumento dell’indennizzo non può essere sterilizzato mediante una lettura impropria della “somma assicurata” come tetto assoluto, né può essere negato facendo leva su ambiguità terminologiche tra lesione e menomazione predisposte unilateralmente dall’assicuratore.
È una decisione che valorizza il testo. Ma soprattutto la sua coerenza. Ed è proprio qui il suo tratto più persuasivo: nel contratto assicurativo, la precisione linguistica non è dettaglio redazionale; è sostanza di tutela.
Maria Paola Caiazzo
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