Pseudonimizzazione dei dati personali: nuove linee guida dell’ EDPB

Tempo di lettura stimato:3 Minuti, 28 Secondi

La pseudonimizzazione si afferma sempre più come uno strumento cruciale per la tutela dei dati personali nell’era digitale. Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha recentemente pubblicato le Linee Guida 01/2025 sulla Pseudonimizzazione, fornendo un quadro chiaro per la corretta implementazione di questa tecnica, con l’obiettivo di mitigare i rischi connessi al trattamento dei dati personali e garantire conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).


1. La Pseudonimizzazione nel GDPR: una breve analisi giuridica

Il GDPR definisce la pseudonimizzazione all’art. 4(5) come un processo che impedisce l’attribuzione diretta dei dati a una persona fisica senza l’uso di informazioni aggiuntive, a patto che tali informazioni siano mantenute separate e protette da adeguate misure tecniche e organizzative.

Pur non essendo obbligatoria in senso assoluto, la pseudonimizzazione si configura come una misura di protezione dei dati per impostazione predefinita e per progettazione (ex art. 25 GDPR), specialmente nei casi in cui il trattamento esponga gli interessati a rischi elevati. Inoltre, essa contribuisce alla minimizzazione dei dati, uno dei principi cardine della normativa sulla protezione dei dati personali (Art. 5(1)(c) GDPR).


2. Vantaggi e finalità della pseudonimizzazione

Le nuove linee guida evidenziano tre principali benefici della pseudonimizzazione:

  • riduzione dei rischi di violazione dei dati: in caso di accesso non autorizzato, i dati pseudonimizzati offrono una maggiore tutela della riservatezza rispetto ai dati identificabili;
  • miglioramento della conformità normativa: la pseudonimizzazione può facilitare il rispetto dei principi di proporzionalità, finalità e limitazione della conservazione;
  • maggiore flessibilità nel trattamento dei dati: consente analisi e ricerche sui dati minimizzando i rischi per i soggetti interessati.

3. Il Concetto di “dominio di pseudonimizzazione”

Uno degli aspetti più innovativi delle linee guida è l’introduzione del concetto di pseudonymisation domain, ossia il contesto in cui la pseudonimizzazione deve impedire l’attribuzione dei dati a specifici soggetti. Il dominio può essere ristretto a una singola entità o estendersi a più organizzazioni, determinando il livello di isolamento necessario per garantire l’efficacia della misura.

Per essere efficace, il dominio di pseudonimizzazione deve essere delimitato con precisione, evitando la coesistenza di informazioni che potrebbero permettere la reidentificazione.


4. Tecniche e misure di sicurezza

L’EDPB indica diverse tecniche di pseudonimizzazione, tra cui:

  • funzioni crittografiche one-way (es. HMAC, hash con chiavi segrete) per impedire la reversione diretta della pseudonimizzazione;
  • tabelle di lookup cifrate per sostituire identificatori diretti con pseudonimi senza esporre le chiavi di conversione;
  • randomizzazione e generalizzazione per ridurre la correlazione tra i dati pseudonimizzati e quelli originali.

Queste tecniche devono essere accompagnate da misure organizzative adeguate, quali:

  • restrizione dell’accesso alle informazioni aggiuntive necessarie per la reidentificazione;
  • separazione fisica e logica dei dati pseudonimizzati e delle chiavi di decriptazione;
  • monitoraggio costante e audit per prevenire accessi non autorizzati.

5. Implicazioni per i diritti degli interessati e la conformità aziendale

Le linee guida chiariscono che i dati pseudonimizzati rimangono dati personali e, pertanto, i diritti degli interessati previsti dal GDPR continuano ad applicarsi. Anche se, a dire il vero, l’art. 11 del GDPR prevede che, se il titolare non è in grado di identificare direttamente un soggetto, potrebbe essere esonerato dall’obbligo di soddisfare determinate richieste di accesso, rettifica o cancellazione.

Le aziende devono quindi:

  • documentare il processo di pseudonimizzazione per dimostrare la conformità con il principio di accountability (Art. 5(2) GDPR);
  • definire chiaramente ruoli e responsabilità per la gestione dei dati pseudonimizzati, specialmente in presenza di terze parti;
  • implementare misure di controllo e sicurezza continue per prevenire la de-pseudonimizzazione non autorizzata.

Conclusioni

Le nuove linee guida dell’EDPB sulla pseudonimizzazione rappresentano un passo avanti significativo per garantire la protezione dei dati personali, bilanciando sicurezza e funzionalità operativa. In generale, per le aziende e i professionisti della privacy, l’adozione di strategie di pseudonimizzazione efficaci non è solo un requisito di conformità, ma anche un elemento distintivo per la tutela della fiducia dei clienti e la mitigazione dei rischi legali.

L’attuazione di un robusto framework di pseudonimizzazione non solo rafforza la sicurezza dei dati, ma può anche facilitare l’adozione di soluzioni innovative in settori critici come la ricerca, l’analisi dei dati e la gestione della privacy nei servizi digitali.

error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.