La sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1124 del 17 novembre 2025 offre un approdo di notevole interesse per il contenzioso bancario. Il punto dirimente non è soltanto la qualificazione della garanzia. È, soprattutto, la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione nell’azione di ripetizione dell’indebito conseguente alla nullità del contratto di finanziamento. La Corte afferma che, quando il pagamento sia stato eseguito in forza di un negozio poi dichiarato nullo, la prescrizione non decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità, ma dalla data del pagamento stesso.
Il fatto processuale
La banca aveva erogato, nel 2010, un finanziamento di euro 300.000, assistito da fideiussione specifica rilasciata contestualmente dal garante. Successivamente, il contratto di conto corrente e il contratto di finanziamento erano stati dichiarati nulli dal Tribunale di Roma. A fronte della nullità del titolo, l’istituto mutuante, dopo avere recuperato dalla società mutuataria solo una parte delle somme versate, agiva contro il fideiussore per ottenere, ex art. 2033 c.c., la restituzione del residuo indebitamente corrisposto, fondando la pretesa anche sulla clausola contrattuale secondo cui, in caso di invalidità delle obbligazioni garantite, la fideiussione si sarebbe estesa all’obbligo di rimborso delle somme comunque erogate.
In primo grado, il Tribunale di Bergamo aveva accolto parzialmente la domanda. Aveva qualificato il rapporto come garanzia autonoma, reputando perciò inopponibile al garante l’eccezione di prescrizione riferita all’azione di ripetizione dell’indebito spettante al debitore principale. Inoltre, aveva individuato il termine iniziale della prescrizione nel passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità del finanziamento.
La prima correzione della Corte: non garanzia autonoma, ma fideiussione
La Corte bresciana compie un primo, rilevante, riassetto dogmatico. Stabilisce che la clausola di pagamento “a semplice richiesta” non basta, da sola, a trasformare la garanzia in un contratto autonomo. Occorre verificare la causa concreta dell’impegno assunto. Nel caso esaminato, l’oggetto della garanzia coincideva con “tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi e accessori” in relazione a uno specifico finanziamento. Anche in caso di invalidità del rapporto principale, la clausola n. 8 non sostituiva l’obbligazione garantita con una prestazione qualitativamente diversa, ma manteneva la garanzia sul rimborso delle somme erogate. Proprio questa perfetta corrispondenza tra obbligazione del debitore finanziato e obbligazione del garante induce la Corte a qualificare il rapporto come fideiussione e non come garanzia autonoma.
Il rilievo non è meramente nominalistico. Se si tratta di fideiussione, il garante conserva la possibilità di opporre eccezioni di merito, inclusa quella di prescrizione. La pronuncia, dunque, ridimensiona certe letture eccessivamente estensive della clausola “a prima richiesta”, riaffermando che il discrimine non risiede nella formula lessicale adoperata, ma nella struttura causale dell’obbligazione di garanzia.
Il principio più incisivo: la prescrizione decorre dal pagamento
Il cuore della decisione sta però altrove. La Corte reputa fondata la censura dell’appellante contro l’individuazione del termine iniziale della prescrizione nel passaggio in giudicato della sentenza di nullità. Richiamando il principio già espresso dalla Cassazione, il Collegio afferma che l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, quando scaturisce dalla nullità del negozio eseguito, è soggetta a prescrizione a decorrere dalla data del pagamento, non da quella dell’accertamento giudiziale della nullità. In altri termini, la sentenza dichiarativa non crea il diritto restitutorio: ne accerta soltanto una situazione genetica già esistente, perché la nullità opera ex tunc.
Si tratta di un passaggio di particolare utilità pratica. In materia bancaria, il differimento del dies a quo al giudicato della sentenza di nullità finirebbe per dilatare in modo artificioso la latitudine temporale dell’azione restitutoria. La Corte, invece, riafferma una regola di severa coerenza sistematica: venuta meno retroattivamente la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale, la prescrizione inizia dal momento in cui l’attribuzione è stata eseguita.
Perché, allora, l’appello viene respinto
Eppure l’appello non viene accolto. Qui si colloca il secondo snodo tecnico della pronuncia. Pur riconoscendo che il termine decennale andava calcolato dalla data di erogazione della somma, la Corte rileva d’ufficio la possibile efficacia interruttiva di due successive dichiarazioni rese dal fideiussore nel 2012 e nel 2014, prodotte dalla parte appellata. Secondo il Collegio, tali comunicazioni, con cui il garante confermava la volontà di mantenere inalterata la garanzia nonostante la proroga del finanziamento, integrano atti di riconoscimento del diritto ai sensi dell’art. 2944 c.c. e, quindi, interrompono la prescrizione.
La motivazione è sottile. La Corte osserva che il riconoscimento interruttivo non richiede formule sacramentali, non ha natura negoziale, non esige una specifica intenzione ricognitiva e può emergere anche implicitamente da un comportamento volontario che manifesti consapevolezza dell’altrui diritto. In questa prospettiva, la dichiarazione del garante di voler continuare a garantire “senza soluzione di continuità” le obbligazioni derivanti dalla linea di credito non è un atto neutro né una mera clausola di stile conservativa. È, al contrario, una chiara riaffermazione della persistenza dell’obbligazione di garanzia.
La Corte aggiunge un ulteriore inciso, assai significativo sul piano teorico: non è necessario che il diritto riconosciuto sia già immediatamente esigibile. Anche un diritto soggetto a termine può formare oggetto di riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione. Questo passaggio amplia il raggio operativo dell’art. 2944 c.c. e rafforza, nel contenzioso bancario, il valore probatorio delle lettere di conferma, delle proroghe assistite e delle comunicazioni di mantenimento delle garanzie.
La questione antitrust resta sullo sfondo
L’appellante aveva altresì eccepito la nullità delle clausole della fideiussione per violazione della disciplina anticoncorrenziale, richiamando il noto provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia. Anche su questo fronte la Corte si esprime in modo netto. Esclude che quella prova privilegiata possa essere automaticamente traslata alla fideiussione specifica. Il provvedimento, ricorda la sentenza, riguarda le sole fideiussioni omnibus; per contratti di diverso contenuto, chi eccepisce la nullità deve allegare e provare l’illecito antitrust in concreto, senza beneficiare di automatismi dimostrativi. Nel caso di specie, mancavano sia allegazione sia prova di un’intesa anticoncorrenziale riferibile alla garanzia specifica in contestazione.
Le ricadute operative della pronuncia
La decisione merita attenzione per almeno tre ragioni. Anzitutto, perché disinnesca l’equazione semplicistica tra clausola “a prima richiesta” e contratto autonomo di garanzia. In secondo luogo, perché riafferma con chiarezza il principio per cui, in tema di indebito da nullità negoziale, la prescrizione decorre dal pagamento. Infine, perché attribuisce forte pregnanza interruttiva agli atti successivi con cui il garante confermi la persistenza del proprio vincolo, anche in contesti di proroga o rimodulazione del debito.
Per gli intermediari, la pronuncia è un monito. Il tempo della prescrizione non si sposta in avanti per effetto della sola sentenza di nullità. Per i garanti, invece, è un avvertimento speculare: le comunicazioni apparentemente conservative, se redatte in termini confermativi, possono assumere il valore di riconoscimento del diritto e riaprire il termine prescrizionale. Sul piano del contenzioso, dunque, la vera partita si gioca spesso non soltanto sul testo originario della garanzia, ma anche sugli atti successivi di gestione del rapporto.
Conclusione
La Corte d’Appello di Brescia costruisce una motivazione che, pur confermando il dispositivo di primo grado, ne corregge l’ossatura teorica. Ed è proprio questa la parte più interessante. La banca vince, ma non perché la prescrizione decorra dal giudicato della nullità, né perché la garanzia sia autonoma. Vince perché il garante, con successive dichiarazioni, ha mantenuto in vita il vincolo fideiussorio in termini tali da integrare un riconoscimento interruttivo. È una distinzione decisiva. E, per chi opera nel diritto bancario, tutt’altro che accademica.
Anna Esposito
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