La sentenza della Corte di Cassazione n. 29746 dell’11 novembre 2025 interviene su una questione di assoluto rilievo pratico nel diritto della crisi da sovraindebitamento: quando il fideiussore persona fisica possa ancora dirsi “consumatore” ai fini dell’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall’art. 67 CCII. La risposta, nella vicenda esaminata, è netta: non è consumatore chi presta garanzia per scopi funzionalmente connessi all’attività societaria, specie se è stato socio rilevante e amministratore della società garantita.
Il caso nasce dall’omologazione, da parte del Tribunale di Cremona, di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La Corte d’appello di Brescia, su reclamo dei creditori, revoca però l’omologa, ritenendo insussistente la qualifica soggettiva di consumatore. La debitrice, infatti, aveva prestato fideiussioni in favore di due società nelle quali deteneva partecipazioni importanti — circa l’80% nella prima e il 60% nella seconda — e nelle quali aveva ricoperto per anni cariche gestorie; inoltre, le garanzie erano state rilasciate pochi giorni dopo la cessazione degli incarichi amministrativi, quando ella era ancora socia di maggioranza. La Cassazione conferma integralmente questa ricostruzione e rigetta il ricorso.
Il nodo giuridico: chi è davvero “consumatore” nel CCII
La debitrice sosteneva che la nozione di consumatore contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza fosse più ampia rispetto alla disciplina previgente e che, al momento del deposito del ricorso, la sua attività imprenditoriale fosse cessata da tempo. La Corte, tuttavia, respinge l’assunto e chiarisce che la definizione di consumatore contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII è solo “minimamente cambiata” rispetto alla nozione già presente nella legge n. 3/2012 e resta, nella sostanza, coerente con quella del Codice del consumo: consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
La puntualizzazione è decisiva. Il CCII non apre indiscriminatamente l’accesso al piano del consumatore al socio fideiussore. Al contrario, la norma ammette che anche un soggetto che sia socio possa qualificarsi consumatore, ma solo per i debiti realmente estranei alla sfera sociale. È dunque l’imputazione funzionale del debito a segnare il discrimine.
Il criterio adottato dalla Cassazione: niente automatismi, ma conta il collegamento funzionale
La sentenza si colloca nel solco dell’elaborazione unionale e nazionale che ha ormai superato il vecchio automatismo secondo cui il fideiussore del debitore professionale sarebbe sempre, per riflesso, un non consumatore. La Cassazione richiama espressamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui occorre verificare se la persona fisica abbia agito per finalità private oppure se sussista un collegamento funzionale con la società garantita, desumibile, ad esempio, dall’amministrazione della società o dalla detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale.
Il punto, quindi, non è la mera esistenza della fideiussione. Il punto è la funzione economico-giuridica che quella garanzia assolve nel caso concreto. Se la garanzia rafforza l’attività d’impresa altrui e rivela un interesse diverso dal semplice sostegno privato, essa ricade nell’orbita dell’attività professionale o imprenditoriale. La Corte afferma in modo limpido che la fideiussione costituisce atto strumentale all’attività del debitore quando il garante sia coinvolto nell’effettiva gestione dell’impresa.
Perché, in questo caso, la debitrice non era consumatrice
La Cassazione valorizza una trama fattuale particolarmente eloquente. La ricorrente non era una terza estranea. Era stata, per lungo tempo, socia rilevante di entrambe le società garantite ed aveva anche rivestito la carica di amministratrice fino a pochissimi giorni prima del rilascio delle fideiussioni. Da tali elementi, i giudici di merito avevano inferito uno strettissimo collegamento tra le garanzie e l’attività delle società. La Suprema Corte reputa questa valutazione puntuale, concreta e immune da vizi di diritto.
Di particolare interesse è anche il rigetto dell’argomento difensivo secondo cui le società fossero ormai inattive o prossime alla liquidazione e al fallimento, e che le garanzie sarebbero state rinnovate solo per evitare aggressioni esecutive al patrimonio personale. La Corte considera irrilevante tale prospettazione rispetto al dato centrale: la funzione delle fideiussioni restava comunque interna all’interesse societario, non già riconducibile a esigenze private di vita quotidiana.
Il principio che emerge dalla decisione
Dalla motivazione si ricava un principio di forte impatto operativo: è consumatore soltanto il fideiussore persona fisica che stipuli la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale e non strettamente funzionali al suo svolgimento. In altre parole, la fideiussione non deve costituire né atto espressivo dell’attività professionale né atto strumentale in senso proprio. Quando, invece, il garante è inserito nella compagine societaria con ruoli partecipativi o gestori significativi, la qualifica consumeristica tende a dissolversi.
Questa impostazione, sotto il profilo sistematico, rafforza l’idea che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore resti un istituto riservato all’indebitamento della sfera personale e familiare. Non basta che il debitore sia una persona fisica. Né basta che, al momento della domanda, l’attività di impresa sia cessata. Occorre che il passivo da ristrutturare sia geneticamente e funzionalmente esterno alla dimensione imprenditoriale o professionale. La stessa sentenza richiama, non a caso, l’art. 67, comma 2, lett. c), CCII, rilevando come la procedura presupponga una composizione del passivo coerente con un criterio “ordinario” di assunzione degli impegni, riferibile alle esigenze personali e familiari del debitore.
Le ricadute pratiche per banche, servicer e difensori
La pronuncia avrà un peso notevole nel contenzioso futuro. Per i creditori bancari e per i servicer, essa offre un argomento solido per contestare l’ammissibilità di piani del consumatore costruiti su debiti da fideiussione societaria, specie quando emergano indici sintomatici di collegamento funzionale: partecipazioni rilevanti, pregressi incarichi gestori, interesse economico diretto alla continuità o al salvataggio della società garantita.
Per il debitore e per il difensore, la lezione è altrettanto chiara. Non è sufficiente allegare la natura personale della fideiussione o il fatto che l’attività sociale sia cessata. Occorre piuttosto dimostrare, con rigore probatorio, l’assenza di ogni nesso funzionale tra la garanzia e la sfera professionale o societaria. È una prova complessa. E, dopo questa sentenza, sarà ancora più ardua quando il garante abbia rivestito ruoli interni alla governance della società.
Considerazioni conclusive
La Cassazione, con la sentenza n. 29746/2025, non introduce un divieto assoluto per il socio fideiussore. Ma traccia un perimetro assai esigente. Il socio può ancora essere consumatore, sì. Tuttavia, soltanto quando il debito garantito sia davvero estraneo ai debiti sociali e quando la garanzia non sia espressione di una prossimità economica, gestoria o funzionale all’impresa. È una lettura severa, ma coerente con la ratio del sistema.
Il messaggio di fondo è limpido: il piano del consumatore non può trasformarsi in uno strumento surrettizio di ristrutturazione di esposizioni imprenditoriali o para-imprenditoriali. Quando la fideiussione nasce dentro l’orbita dell’interesse sociale, la via del consumatore si chiude.
Anna Esposito
Ultimi post di Anna Esposito (vedi tutti)
- Conto corrente e onere della prova: la Cassazione interviene - 17 Aprile 2026
- Fideiussione e consumatore: la Cassazione restringe il piano - 1 Aprile 2026
- TAN mancante nel finanziamento: niente nullità - 27 Marzo 2026
- Usura bancaria: il giudice deve applicare i TEGM d’ufficio - 18 Marzo 2026
- Prescrizione e fideiussione: l’indebito decorre dal pagamento - 17 Dicembre 2025

