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TAN mancante nel finanziamento: niente nullità

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 290 del 6 gennaio 2026 affronta un tema destinato a incidere in modo rilevante sul contenzioso bancario: l’omessa indicazione numerica del TAN nel contratto di finanziamento non determina, di per sé, la nullità della clausola sugli interessi né l’automatica applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., quando il tasso sia comunque oggettivamente determinabile sulla base del regolamento contrattuale e del piano di ammortamento allegato.

Il principio, di indubbia portata sistematica, si colloca nel solco di un orientamento che privilegia la determinabilità effettiva del tasso rispetto a una lettura meramente formalistica degli obblighi di trasparenza. La pronuncia, dunque, merita attenzione. Soprattutto perché ridimensiona una linea difensiva assai frequente nelle controversie promosse dai mutuatari o finanziati, fondata sulla pretesa equiparazione tra mancata indicazione espressa del TAN e nullità parziale del contratto.

Il fatto controverso

La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento di euro 300.000, da restituire in 180 rate mensili da euro 2.878, con tasso variabile indicizzato all’“Euribor 3 mesi lettera”, con previsione di un indice iniziale del 2,90%, indicato anche come indice minimo applicabile. Nel contratto risultavano esposti l’ISC/TAEG, pari all’8,41%, e vari oneri accessori in misura fissa. Era inoltre allegato un piano di ammortamento alla francese, recante numero delle rate, scadenze, importi, quota capitale, quota interessi e capitale residuo.

Dopo la risoluzione del rapporto da parte della finanziaria, il cliente agiva in giudizio sostenendo che il contratto fosse affetto da nullità parziale per omessa indicazione del TAN, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, T.U.B. In primo grado il Tribunale di Milano aveva accolto questa impostazione, ritenendo irrilevante, a tali fini, la sola indicazione del TAEG. La Corte d’appello, però, riformava integralmente la decisione, affermando che il TAN potesse essere desunto dal piano di ammortamento e dagli altri dati contrattuali. La Cassazione ha infine confermato tale ricostruzione, rigettando il ricorso del mutuatario.

La questione giuridica: il TAN deve essere sempre indicato in cifra?

Il cuore della decisione è tutto qui. Il ricorrente sosteneva che l’art. 117 T.U.B., in combinazione con gli artt. 1284 e 1346 c.c., imponesse una espressa indicazione numerica del tasso annuo nominale, non essendo sufficiente né il TAEG né la ricostruzione del TAN tramite formule matematiche desunte dal piano di ammortamento.

La Suprema Corte respinge questa tesi. E lo fa con una motivazione di notevole densità argomentativa. La finalità dell’art. 117 T.U.B. è certamente quella di eliminare le asimmetrie informative tra intermediario e cliente. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale scopo può essere realizzato non solo mediante la diretta indicazione numerica del tasso, ma anche attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, purché non rimessi alla discrezionalità unilaterale della banca e concretamente idonei a consentire la determinazione del saggio di interesse.

La sentenza richiama, a sostegno, il consolidato orientamento secondo cui anche gli interessi ultralegali soddisfano il requisito della forma scritta quando il contratto rinvia, per iscritto, a criteri oggettivi, centralizzati e verificabili. La stessa regola viene estesa alla trasparenza bancaria ex art. 117, comma 4, T.U.B.

Determinazione per relationem e contesto contrattuale

Il passaggio più significativo della pronuncia è forse quello in cui la Corte afferma che il tasso può essere ricavato non soltanto da parametri esterni richiamati dal contratto, ma anche dal contesto stesso del regolamento negoziale. In altri termini, non occorre che il TAN sia sempre scolpito in una cifra isolata e autosufficiente. È sufficiente che il contratto, letto unitariamente, consenta di pervenire senza arbitrii alla sua precisa individuazione.

Da qui la conclusione: il TAN, pur non puntualmente indicato, può risultare determinabile sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto, specialmente quando il piano di ammortamento rechi in modo analitico la composizione delle rate, la quota capitale, la quota interessi e il capitale residuo.

È una precisazione decisiva. Perché sposta il baricentro della validità dalla mera assenza grafica del dato numerico alla effettiva intelligibilità economico-giuridica dell’operazione.

Il ruolo del piano di ammortamento

Nel caso concreto, la Corte attribuisce un peso determinante al piano di ammortamento allegato e approvato dalle parti. Proprio da esso il TAN poteva essere “desunto agevolmente”, essendo riportati tutti gli elementi necessari: il capitale iniziale, il numero delle rate, l’ammontare degli interessi sulle singole scadenze e il capitale residuo. In tale prospettiva, il piano non è un mero documento accessorio. Diventa, piuttosto, parte integrante del meccanismo di determinabilità dell’interesse convenzionale.

La Cassazione collega questo esito all’art. 1346 c.c., osservando che l’oggetto della pattuizione sugli interessi è determinabile quando i confini dell’operazione siano nitidi e non esposti a margini di arbitrio. È proprio il piano di ammortamento, in questa lettura, a conferire quella nitidezza strutturale che esclude la nullità.

Nessun automatismo tra assenza del TAN e tasso sostitutivo

La ricaduta pratica della decisione è molto chiara. Non basta allegare la mancata indicazione testuale del TAN per ottenere la sostituzione ex art. 117, comma 7, T.U.B. Occorre invece verificare se, nel singolo contratto, il tasso convenzionale sia comunque determinabile attraverso parametri certi, oggettivi e verificabili. Se tale verifica dà esito positivo, la sanzione sostitutiva non opera.

Questo approccio riduce sensibilmente le prospettive delle azioni giudiziarie costruite su una censura meramente nominalistica. E, al contempo, impone un vaglio tecnico più serio. Non basta più denunciare l’assenza del dato. Bisogna dimostrare l’indeterminabilità reale del costo del credito.

La portata sistematica della pronuncia

La sentenza n. 290/2026 si inserisce in un tracciato esegetico che valorizza il criterio della determinabilità oggettiva e richiama espressamente precedenti conformi del 2023 e del 2024, nonché un passaggio motivazionale delle Sezioni Unite n. 15130/2024. Secondo tale indirizzo, l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto non coincide con una pretesa sacramentale rigidità formale, ma con la verifica che l’assetto contrattuale renda conoscibile l’an e il quantum degli interessi pattuiti in base a elementi certi e non discrezionali.

In controluce emerge una linea interpretativa equilibrata. Da un lato, la Corte non sminuisce l’esigenza di trasparenza bancaria. Dall’altro, evita di trasformare la trasparenza in un meccanismo di invalidazione automatica scollegato dalla concreta struttura del contratto. È un’impostazione che appare coerente con la funzione protettiva dell’art. 117 T.U.B., ma refrattaria a derive opportunistiche.

Che cosa cambia nel contenzioso bancario

Per gli intermediari, la decisione rappresenta un argomento difensivo di rilievo. In presenza di contratti completi quanto a parametri, piano di rimborso e criteri di calcolo, la mancata indicazione numerica del TAN non potrà essere più agevolmente convertita in una declaratoria di nullità parziale.

Per i clienti, invece, la sentenza segna una battuta d’arresto rispetto a una certa litigiosità seriale. L’impugnazione del contratto dovrà misurarsi con un onere argomentativo più robusto. Sarà necessario provare che i dati contrattuali non consentono davvero la ricostruzione del tasso, oppure che i criteri richiamati risultano ambigui, incompleti o rimessi, in ultima analisi, alla volontà unilaterale della banca.

Il punto decisivo, dunque, non è più l’assenza in sé del TAN. Il punto decisivo è se il tasso sia o non sia, in concreto, ricostruibile con certezza.

Considerazioni conclusive

La Cassazione, con la sentenza n. 290 del 6 gennaio 2026, afferma un principio destinato a lasciare traccia: nei finanziamenti bancari, l’indicazione numerica del TAN non costituisce un feticcio formale insostituibile, quando il contratto e il piano di ammortamento contengano elementi sufficienti a renderlo determinabile in modo obiettivo e non arbitrario.

È una decisione che rafforza la centralità del dato sostanziale. E che, nello stesso tempo, richiama gli operatori a una maggiore precisione redazionale. Perché, se è vero che la cifra del TAN può anche non comparire in modo autonomo, è altrettanto vero che il contratto dovrà comunque essere costruito con un’architettura informativa limpida, intellegibile e verificabile.

In definitiva, la Corte non depotenzia la tutela del cliente. La rende più rigorosa. E la riporta sul terreno corretto: quello della effettiva conoscibilità del costo del credito, non della sola imperfezione lessicale del modulo contrattuale.



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