Sull’abuso dell’immagine altrui on-line

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Nella società iperconnessa in cui viviamo, l’immagine personale è divenuta un bene esposto, replicabile e potenzialmente vulnerabile.

La diffusione istantanea dei contenuti digitali, unita alla pervasività dei social network e delle piattaforme di condivisione, ha trasformato l’abuso dell’immagine altrui on-line in una pratica pressoché quotidiana. Spesso inconsapevole. Talvolta deliberata. Quasi sempre sottovalutata.

Fotografie prelevate senza autorizzazione, immagini riutilizzate fuori contesto, ritratti diffusi per finalità promozionali, denigratorie o meramente sensazionalistiche. Condotte, queste, che, nella percezione comune, appaiono lecite o quantomeno tollerabili, ma che si pongono in aperta frizione con i principi fondamentali dell’ordinamento civile e con la tutela dei diritti della personalità.

Comportamenti sicuramente preesistenti all’avvento di internet, tant’è che l’abuso del diritto d’immagine trova la sua regolazione in uno dei primi articoli del Codice civile (il 10), ma sicuramente amplificati nel loro impatto lesivo dall’ambiente digitale.

Qui la violazione non è più circoscritta, ma è bensì potenzialmente illimitata nel tempo e nello spazio, con effetti difficilmente reversibili sulla reputazione, sul decoro e sull’identità personale.

Lo scopo di questo breve contributo è dunque quello di ricondurre l’abuso dell’immagine altrui on-line entro il perimetro della legalità, analizzandone i presupposti normativi, i limiti applicativi e le forme di tutela previste dall’ordinamento.

Un percorso oggi necessario per distinguere ciò che è consentito da ciò che è illecito, e per restituire centralità giuridica a un diritto che, nel rumore digitale, rischia di essere sistematicamente eluso.

Veniamo subito al dunque. Il diritto all’immagine è un diritto della personalità e costituisce una proiezione immediata della dignità personale. Opera come divieto generale di esposizione o pubblicazione del ritratto altrui senza consenso, salvo tassative eccezioni previste dall’ordinamento.

La disciplina trova il suo fulcro, come anticipato, nell’art. 10 c.c., che va letto in combinato disposto con gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore.

Giova subito precisare che il legislatore utilizza i termini immagine e ritratto come sinonimi, ricomprendendo qualsiasi rappresentazione idonea a rendere riconoscibile una persona, incluse caricature, maschere sceniche e persino l’uso di sosia quando l’equivoco percettivo sia concreto.

Nel contesto digitale, questa tutela assume una centralità sistemica. La diffusione virale delle immagini amplifica il rischio lesivo, e rende il rimedio giurisdizionale più complesso, ma anche più necessario.

E’ facilmente intuibile come il consenso dell’interessato renda lecito l’uso dell’immagine. Va però precisato che il consenso non trasferisce il diritto, autorizza soltanto il suo esercizio.

Secondo la giurisprudenza consolidata, il consenso è un negozio unilaterale, autonomo e sempre revocabile, anche se inserito in un contratto.

Non richiede forma scritta, pertanto può essere espresso o tacito, purché inequivoco.

Tuttavia è bene precisare che il consenso non è mai generale, ma è sempre circoscritto per soggetti, finalità e modalità.

Ogni utilizzo eccedente integra abuso, anche se l’immagine era già stata resa pubblica in precedenza.

E nel mondo on-line ciò significa una cosa precisa. La partecipazione a un evento pubblico, o la presenza sui social, non equivale a una licenza illimitata alla riproduzione o allo sfruttamento economico.

L’errore concettuale più frequente consiste nel ritenere che l’auto-esposizione nello spazio pubblico o digitale equivalga a una tacita autorizzazione universale alla riproduzione, diffusione e monetizzazione dell’immagine.

Tale ricostruzione, seppur molto comune, è giuridicamente infondata.

Il consenso richiesto dagli artt. 10 c.c. e 96 l. dir. aut. non è mai presunto in via generale, ma è invece specifico, contestuale e funzionalizzato.

Anche quando possa desumersi in forma tacita, esso resta limitato alle finalità prevedibili e coerenti con il contesto in cui l’immagine è stata originariamente resa accessibile.

In termini concreti, la presenza a una manifestazione pubblica può legittimare la ripresa dell’evento nel suo complesso. Non autorizza, però, l’isolamento del singolo volto, né la successiva utilizzazione dell’immagine per fini estranei all’informazione, alla documentazione o alla cronaca. E a maggior ragione non consente lo sfruttamento economico, pubblicitario o promozionale dell’immagine della persona ritratta.

Analogamente, la pubblicazione volontaria di fotografie sui social network non trasforma l’immagine in un bene di dominio pubblico. La condivisione avviene all’interno di un perimetro funzionale e relazionale determinato, che non può essere arbitrariamente oltrepassato da terzi. L’estrapolazione dell’immagine dal contesto originario e il suo riutilizzo per finalità ulteriori integrano, in assenza di consenso, un uso abusivo.

In altri termini, visibilità non significa disponibilità giuridica. L’esposizione non coincide con l’abdicazione al diritto. E l’ambiente digitale, pur amplificando la circolazione delle immagini, non attenua — ma semmai rafforza — l’esigenza di un controllo consapevole e giuridicamente fondato sul loro utilizzo.

Del resto l’ordinamento consente la pubblicazione dell’immagine senza consenso solo in ipotesi rigorosamente delimitate. La regola resta il divieto, le deroghe sono invece le eccezioni.

Vediamole. Esse sono ammesse quando la diffusione è giustificata da:

  • notorietà della persona, purché sussista un effettivo interesse pubblico;
  • ufficio pubblico, se l’immagine è collegata alla funzione;
  • necessità di giustizia o di polizia;
  • scopi scientifici, didattici o culturali;
  • fatti, eventi o cerimonie di interesse pubblico, svolti in pubblico.

Certo, anche in questi casi opera un limite invalicabile, rappresentato dal fatto che l’immagine non deve ledere onore, reputazione o decoro, e deve rispettare il principio di essenzialità dell’informazione, oggi rafforzato dal dialogo tra diritto civile e protezione dei dati personali.

Vi sono poi specifiche ipotesi in cui la pubblicazione è sempre vietata, a prescindere da notorietà o interesse pubblico. È il caso delle immagini:

  • pregiudizievoli per la dignità personale;
  • riferite a minori;
  • concernenti persone private della libertà personale in condizioni mortificanti;
  • manipolate o alterate mediante algoritmi o tecniche di intelligenza artificiale.

Particolare rilievo assume la recente attenzione delle autorità verso le manipolazioni digitali dell’immagine, come nel caso dei servizi che alterano i volti per finalità sessualmente degradanti.

Qui la lesione è duplice. Personale e tecnologica. L’immagine diventa dato e il dato diventa strumento di offesa sistemica.

Ma quali sono le conseguenze?

Ecco, la violazione del diritto all’immagine attiva una tutela immediata e multilivello. L’interessato può cioè ottenere la cessazione dell’illecito, anche in via d’urgenza, il risarcimento del danno patrimoniale, quando vi sia sfruttamento economico, il risarcimento del danno non patrimoniale, per la lesione della sfera personale e la pubblicazione della sentenza, se funzionale al ripristino dell’immagine sociale.

Nel contesto digitale, la responsabilità può estendersi all’utilizzatore, al gestore del sito nonché al titolare del dominio.

La rete quindi non diluisce la responsabilità, ma la moltiplica!

L’utilizzatore è, di regola, il primo responsabile. È chi decide di pubblicare o riutilizzare l’immagine altrui senza titolo, oppure chi la impiega per finalità ulteriori rispetto a quelle consentite. In termini civilistici, è l’autore materiale della condotta che integra l’“abuso” ai sensi dell’art. 10 c.c., con conseguente esposizione sia all’azione inibitoria sia alla domanda risarcitoria

Il gestore del sito può rispondere quando non sia un soggetto meramente “passivo”.

In altre parole, la responsabilità si avvicina quando il gestore interviene sui contenuti, li seleziona, li promuove, li organizza o li monetizza. Qui la piattaforma non è un semplice contenitore neutro. Diventa un attore dell’operazione comunicativa. E, come tale, può essere chiamata a rispondere quantomeno in termini di concorso nell’illecito o di responsabilità per mancata rimozione dopo adeguata conoscenza della violazione, secondo le logiche proprie della tutela civile dei diritti della personalità.

Il titolare del dominio entra in gioco perché, nel mondo on-line, il dominio non è un dettaglio tecnico, anzi è spesso l’indice di una signoria effettiva sul sito.

Se il dominio è nella disponibilità di un soggetto che ne trae vantaggio, lo gestisce o lo controlla, quel soggetto può essere considerato corresponsabile quando la pubblicazione illecita dell’immagine avviene “a servizio” della sua attività, del suo brand o della sua utilità economica. Non vale, quindi, una regola automatica. Vale un criterio sostanziale: chi ha il controllo e chi beneficia.

Il punto centrale è questo.

On-line, l’abuso dell’immagine raramente è un gesto isolato. È un processo.

E l’ordinamento, per evitare che la tutela resti solo teorica, tende a ricostruire la responsabilità lungo l’intera catena dei soggetti che hanno contribuito causalmente alla diffusione o che avrebbero potuto impedirla con un intervento ragionevole, una volta acquisita conoscenza dell’illecito.

Qualche considerazione, se pur breve, va fatta sulla tutela post mortem dal momento che il diritto all’immagine non si estingue con la morte. I congiunti legittimati possono infatti autorizzare o vietare la diffusione delle immagini del de cuius e possono agire per il risarcimento dei danni patrimoniali.

La giurisprudenza più recente ha esteso la tutela anche alla dimensione digitale post mortem, riconoscendo il diritto di accesso ai contenuti personali quando funzionali alla memoria familiare e all’identità del defunto.

L’immagine dunque sopravvive alla persona, e l’ordinamento ne governa la persistenza.

Insomma, ci pare di poter concludere affermando che nel diritto delle nuove tecnologie, l’immagine non è più solo una fotografia, ma lo potremmo definire un vero e proprio asset identitario, o come un dato personale ad alta intensità lesiva.

L’art. 10 c.c., seppur risalente, dimostra una sorprendente capacità di adattamento, ma richiede un’interpretazione rigorosa, oltre che una congrua consapevolezza tecnologica.

Nel digitale, il confine tra lecito e illecito è sottile.

La tutela, invece, resta solida.

Per approfondire:

- L.C. UBERTAZZI (a cura di), Diritto d'autore, Padova, 2007, p. 308; 

- L.C. UBERTAZZI (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2007, p. 1869;

- R. CATERINA, Le persone fisiche, 3° ed., Torino, 2019, p. 145 ss.;

- G. ALPA, G. RESTA, Le persone fisiche e i diritti della personalità, Torino, 2006, p. 96;

- A. DE VITA, Delle persone fisiche, in Comm. SCIALOJA, BRANCA, Bologna-Roma, 1988, p. 529;

- M. PROTO, Il diritto e l'immagine, Milano, 2012, p. 171 ss.;

- F. DI CIOMMO, Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento, in CorG, 2019, p. 5 ss.;

- V. CUFFARO, Una decisione assennata sul diritto all’oblio, in CorG, 2019, P. 1195 ss.;

- T. BONAMINI, Identità digitale e diritto all’oblio, in Jus civile, 2022, P. 23 ss.;

- G. CASSANO (a cura di), Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno, Torino, 2003, P. 411;

- Tribunale Roma, 07/10/1988;

- Tribunale Roma, 24/01/2002;

- Tribunale Milano, Sez. I, 18/07/2017, n. 8075;

- Tribunale Mantova, 19/09/2017;

- Tribunale Roma, Sez. VIII, Ordinanza, 10/02/2022;

- T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 24/03/2025, n. 2502;

- Cass. civ., Sez. I, 28/03/1990, n. 2527;

- Cass. civ., Sez. I, 17/02/2004, n. 3014 (rv. 570183);

- Cass. civ., Sez. I, 16/05/2006, n. 11491 (rv. 590955);

- Cass. civ., Sez. I, 29/09/2006, n. 21172 (rv. 591925);

- Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 01/09/2008, n. 21995;

- Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 29/01/2016, n. 1748 (rv. 638445);

- Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 23/01/2019, n. 1875 (rv. 652419-01);

- Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/08/2024, n. 23018 (rv. 672280-02);

- Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/07/2025, n. 20387.
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Nicola Nappi

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