Guida autonoma e assicurazioni: un viaggio tra responsabilità, dati e futuro delle polizze

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La serie di contributi che abbiamo sviluppato nelle ultime settimane ha seguito passo dopo passo l’evoluzione della guida autonoma sotto il profilo assicurativo e giuridico. Dodici articoli, dodici prospettive diverse, un unico filo conduttore: comprendere come l’automazione dei veicoli stia rivoluzionando il concetto stesso di rischio e, con esso, le regole che lo governano.

E’ bene infatti tenere presente che la progressiva introduzione dei veicoli autonomi non rappresenta (e non può rappresentare) soltanto una rivoluzione tecnologica, ma costituisce un cambio di paradigma per il diritto delle assicurazioni. E ad essere ridisegnato è innanzitutto il perimetro della responsabilità civile. Cambia l’oggetto della copertura, mutano le metriche di rischio, si ibridano i contratti. La transizione, quindi, non è solo tecnica, ma soprattutto giuridica.

Nel corso di queste settimane, quindi, la domanda a cui abbiamo cercato di dare una risposta è stata la seguente: quando a guidare non è più l’essere umano, ma un algoritmo, chi deve rispondere del rischio?


Dal conducente al sistema: un cambio di paradigma

Siamo partiti dalle basi, interrogandoci sullo spostamento del baricentro della responsabilità (premere qui per approfondire). L’errore umano – che per decenni ha costituito l’epicentro della RC auto – lascia progressivamente il posto agli errori algoritmici, difetti di sensori o vulnerabilità informatiche.
E se nei livelli SAE 0–2 il conducente resta al centro della scena, dal livello 3 in poi comincia a delinearsi una terra di nessuno giuridica, in cui il guidatore “presente ma distratto” non può essere chiamato a rispondere come un tempo, mentre il sistema automatizzato non ha ancora una precisa collocazione normativa (premere qui per approfondire).

La Direttiva 2009/103/CE, pilastro della R.C. auto europea, oggi non basta più: è stata pensata quando l’idea di un veicolo senza conducente era ancora fantascienza. Oggi invece il legislatore è chiamato a ridefinire concetti, soggetti responsabili e confini della copertura assicurativa (premere qui per approfondire).


Personalità giuridica, black box e dati telematici

Ci siamo poi soffermati su un dibattito che, seppur teorico, ha sollevato grande curiosità: l’intelligenza artificiale può avere personalità giuridica? La risposta delle istituzioni europee è stata negativa, almeno per ora. Non è l’algoritmo a dover stipulare la polizza, ma il produttore, l’operatore di back-end o il proprietario del mezzo. Una scelta che privilegia la solidità delle coperture, evitando di scaricare il rischio su un soggetto “vuoto” (premere qui per approfondire).

Molto più concreti sono invece gli strumenti probatori. La scatola nera (EDR) è diventata infatti obbligatoria con il Regolamento (UE) 2019/2144, registrando dati oggettivi sugli eventi critici. Un progresso enorme, ma non privo di insidie: occorre infatti garantire la catena di custodia dei dati, la loro non manipolabilità e, soprattutto, la compatibilità con il GDPR. Perché un dato tecnico, se riconducibile a un individuo, diventa subito dato personale, con tutte le garanzie del caso (premere qui per approfondire).

Anche i dati telematici, quindi, trasformano l’assicurazione: dal premio statico si passa a modelli dinamici, basati sul comportamento di guida e persino su algoritmi predittivi (premere qui per approfondire). Premi che si aggiornano in tempo reale, tariffe personalizzate, notifiche preventive. Ma anche il rischio di profiling discriminatorio e di decisioni automatizzate poco trasparenti, che il GDPR disciplina con attenzione.


Underwriting, moral hazard e contenziosi digitali

Le tradizionali politiche di sottoscrizione devono essere allora completamente ripensate. La logica “tanti sinistri di lieve entità” lascia spazio a eventi rari ma potenzialmente catastrofici, come un bug che colpisce un’intera flotta di veicoli.
A questo si aggiunge un moral hazard nuovo, che non riguarda più la guida spericolata dell’assicurato, ma la sua eventuale negligenza nell’aggiornare i software o la tentazione di manipolare i dati telematici (premere qui per approfondire).

E quando il sinistro arriva in tribunale, lo scenario è ben diverso da quello cui siamo abituati. Lo abbiamo visto con la simulazione di un caso ipotetico: la vittima che agisce, la compagnia che invoca clausole di esclusione, il produttore chiamato in causa, il consulente tecnico che analizza i dati EDR. Il processo diventa un mosaico complesso, dove il giudice deve ricostruire responsabilità multiple e coordinate (premere qui per approfondire).


Nuovi modelli assicurativi e sperimentazioni regolatorie

Parallelamente, il mercato si muove. Sono emersi modelli on-demand e pay-per-use, polizze che si attivano via app o che calcolano il premio in base ai chilometri percorsi. Soluzioni flessibili e digitali, adatte a car sharing, flotte e robotaxi. Ma che sollevano interrogativi su trasparenza, bias algoritmici e tutela dei dati (premere qui per approfondire).

Le sandbox regolatorie – in Italia, in Germania, in Francia e in Spagna – hanno fornito dati preziosi per affinare modelli tariffari e clausole. In questi spazi protetti si sono osservati malfunzionamenti tipici, interazioni con i pedoni, criticità legate al cyber risk. Un laboratorio giuridico in cui le assicurazioni possono sperimentare regole prima che si trasformino in norme cogenti (premere qui per approfondire).


Machine-to-machine e smart contract: il futuro che bussa alla porta

Infine, lo sguardo al futuro. Le polizze machine-to-machine basate su blockchain e smart contract potrebbero rendere automatico tutto il ciclo: dal rilevamento del sinistro, alla verifica della copertura, fino al pagamento dell’indennizzo.
Un sistema che promette efficienza, trasparenza e riduzione dei costi. Ma che deve fare i conti con i limiti del GDPR, con il diritto al ricorso umano e con i rischi informatici insiti negli smart contract (premere qui per approfondire).

È probabile che il futuro sia ibrido: automazione per i sinistri semplici, intervento umano per quelli complessi. La tecnologia accelera, il diritto garantisce equità (premere qui per approfondire).


tecnologia e diritto, un dialogo OLTREMODO necessario

Questa serie di dodici articoli ha mostrato come la guida autonoma non sia una questione esclusivamente ingegneristica, ma soprattutto giuridica.
Le assicurazioni devono reinventarsi, il legislatore deve aggiornare definizioni e responsabilità, i giudici dovranno interpretare nuove tipologie di prove e clausole.

La sfida è ambiziosa: coniugare innovazione e tutela, algoritmi e regole, efficienza e giustizia.
Solo così la mobilità autonoma potrà affermarsi senza lasciare zone d’ombra nella protezione delle vittime e nella certezza del diritto.


Tutti i contributi sono disponibili sul nostro portale web. Qui di seguito pubblichiamo un breve indice per una consultazione rapida:

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Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.
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