L’introduzione su larga scala dei veicoli a guida autonoma rappresenta una trasformazione epocale per il settore della mobilità. Ma è nel mondo assicurativo che questa evoluzione pone le questioni giuridiche più complesse e strategiche. La riconfigurazione del concetto di “conducente”, il disallineamento tra controllo e responsabilità, e la moltiplicazione delle fonti di rischio rendono oggi urgente una ristrutturazione profonda dei modelli assicurativi tradizionali.
Con l’avanzare dei livelli di automazione definiti dallo standard SAE J3016 (si parte dal livello 0, nessuna autonomia, passando per il livello 1 “guida assistita”, per il 2 “automazione parziale”, per il 3 “automazione condizionata”, per il 4 “alta automazione” e fino ad arrivare al 5 “completa automazione”), emerge con chiarezza una frattura nei modelli classici di responsabilità civile. Secondo la Direttiva 2009/103/CE in materia di assicurazione RC auto (premere qui per leggere), la responsabilità è normalmente legata alla condotta del conducente, che per forza di cose è un umano (e tale non poteva non essere nel 2009). Ma è chiaro, invece, che nel contesto dei veicoli di livello 4 e 5, è la macchina a gestire la totalità delle operazioni di guida.
Il livello 4, infatti, permette al veicolo di procedere in modo autonomo per la maggior parte del viaggio, essendo in grado di padroneggiare anche situazioni di traffico urbano molto complesse senza l’intervendo del guidatore, come ad esempio un cantiere che compare dal nulla. L’autista deve tuttavia essere comunque in grado di guidare per poter assumere la guida in caso di necessità.
In ogni caso, se per un motivo o per un altro il guidatore dovesse ignorare gli avvisi di pericolo, il sistema ha il potere di condurre il veicolo in sicurezza, ad esempio fermandolo.
Con il livello 5, invece, il veicolo assume tutte le funzioni di guida. Tutte le persone all’interno dell’auto diventano così passeggeri (rectius trasportati).
E’ alquanto evidente che una siffatta sottrazione del controllo umano impone una revisione strutturale delle basi contrattuali dell’assicurazione. Ciò che urge chiederesi è in assenza di dolo o colpa del proprietario o utilizzatore del mezzo, su chi grava il rischio? Sul costruttore, sul fornitore di software, sull’infrastruttura digitale? Va detto che il legislatore europeo ha già acceso i riflettori sulla questione, come si legge nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 ottobre 2020 sul regime di responsabilità civile per l’intelligenza artificiale (2020/2014/INL – premere qui per leggere), che ipotizza l’introduzione di un regime speciale di responsabilità oggettiva.
Va notato che la sovrapposizione tra l’ambito della responsabilità del produttore ex Direttiva 85/374/CEE (premere qui per leggere) e quello della RC auto genera una zona grigia normativa. Secondo l’analisi pubblicata dall’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) nel 2021 (premere qui per leggere), il rischio assicurabile dovrà essere riconfigurato in chiave “multi-layered”, con contratti capaci di distinguere tra guasto tecnico, errore algoritmico e comportamento umano residuo.
Non solo, l’EIOPA ha delineato sei principi guida per un uso etico e affidabile dell’intelligenza artificiale nel settore assicurativo, tra cui trasparenza, sorveglianza umana, robustezza e gestione del rischio. Tali principi sono stati concepiti per aiutare gli assicuratori a comprendere e governare le tecnologie algoritmiche utilizzate nei propri processi, compresi quelli legati alla valutazione del rischio e alla gestione sinistri in scenari altamente automatizzati.
Si affaccia dunque l’esigenza di integrare assicurazione di responsabilità civile con coperture più complesse, come la product liability insurance e le polizze cyber-risk. Inoltre, i dati generati dai veicoli (registrati tramite Event Data Recorder e sistemi ADAS) pongono questioni di prova e di privacy, oggetto di disciplina nel Regolamento UE 2019/2144 e nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Ed allora le compagnie assicurative si trovano davanti a una biforcazione strategica: evolvere da semplici gestori di rischio a interpreti attivi dei flussi informativi generati dai veicoli autonomi. Questo comporta l’adozione di nuovi strumenti di pricing algoritmico, policy dinamiche (pay-as-you-drive, on-demand), ma anche un ripensamento del concetto stesso di sinistro.
Nel contesto dell’Artificial Intelligence Act, poi, gli assicuratori saranno tenuti a comprendere — e in parte certificare — il livello di conformità e affidabilità degli algoritmi decisionali adottati dai sistemi di guida autonoma, in particolare nei casi in cui l’errore del sistema possa determinare un danno rilevante per terzi.
Il settore assicurativo è chiamato, in altre parole, a un cambio di paradigma. La guida autonoma destruttura i presupposti su cui si fondava l’allocazione del rischio nella mobilità tradizionale. La normazione vigente — tanto nazionale quanto europea — appare insufficiente a dare risposte efficaci ai nuovi scenari.
Si rende necessaria, dunque, una co-progettazione regolatoria e contrattuale tra istituzioni, assicuratori, produttori e tecnologi. Una trasformazione che impone visione, competenza giuridica e capacità predittiva.
Per approfondire:
- M.C. GAETA, Automazione e responsabilità civile automobilistica, in Responsabilità civile e previdenza, 5, 2016;
- M.C. GAETA, La protezione dei dati personali nell’internet of things: l’esempio dei veicoli autonomi, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1, 2018;
- H. GREEN, Radio-Controlled Automobile, in Radio News, 1925;
- A. BERTOLINI, Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability Rules, in Law, Innovation and Technology, 5, 2013, pp. 225 ss.;
- S. VOLOSOVICH, InsurTech: challeges and development perspectives. in International Journal of Innovative Technologies in Economy, 3, 2016;
- C. CASONATO, Le 3 A di un diritto sostenibile ed efficace, in Biotecnologie e diritto (a cura di V. BARSOTTI), Roma, 2016, pp. 29-53;
- D. CERINI, Dal decreto Smart Roads in avanti: ridisegnare responsabilità e soluzioni assicurative, in Danno e responsabilità, 4, 2018;
- E. PALMERINI, Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca europea, in Responsabilità civile e previdenza, 6, 2016.
Nicola Nappi
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