Revocatoria fallimentare: quando il creditore non può ignorare la crisi del debitore

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L’Ordinanza della Cassazione n. 11145/2025 rappresenta una svolta interpretativa nella disciplina della revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. Essa ribadisce, con forza, il valore delle presunzioni nella prova della “scientia decoctionis” del creditore e censura l’approccio eccessivamente formalistico adottato in appello.

La vicenda processuale: un pagamento sospetto per oltre 5 milioni

La ricorrente (una società in fallimento) ha agito nei confronti di una società specializzata nel settore ittico per ottenere la revoca di pagamenti per oltre 5 milioni di euro. L’azione si fondava sulla presunta conoscenza, da parte della creditrice, dello stato di insolvenza della debitrice al momento dei pagamenti.

Il primo e il secondo grado hanno respinto le istanze, escludendo che vi fosse prova sufficiente della consapevolezza della decozione da parte di Sovetco.


La Corte d’Appello ha errato: l’insufficienza della valutazione frazionata degli indizi

La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, valorizzando l’insufficienza di un’analisi atomistica degli elementi presuntivi.

In particolare, ha stigmatizzato l’approccio della corte territoriale, la quale aveva affermato che il creditore non sarebbe tenuto a verificare la situazione economica del debitore prima di ricevere un pagamento. Una posizione che, secondo la Suprema Corte, contrasta con l’interpretazione nomofilattica consolidata: la conoscibilità dello stato di crisi deve essere apprezzata alla luce della normale diligenza, rapportata alla posizione soggettiva del creditore.

“Scientia decoctionis”: presunzioni, contesto operativo e doveri di diligenza

La Corte ha ribadito con nettezza che:

  • la prova della conoscenza dello stato d’insolvenza può essere fornita per presunzioni, purché idonee e concordanti;
  • occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari, senza sminuirne la portata attraverso un’analisi frammentata;
  • le caratteristiche del creditore – dimensioni, professionalità, sede, esperienza settoriale – incidono sulla soglia di conoscibilità richiesta.

Il fatto che la società convenuta fosse un operatore specializzato da oltre 50 anni nel settore ittico ha, secondo i giudici di legittimità, rilevanza fondamentale nel valutare la plausibilità della sua ignoranza circa l’insolvenza della controparte.


Documentazione prodotta e oneri processuali: no al formalismo eccessivo

Altro aspetto cruciale riguarda la valutazione dei documenti prodotti dalla curatela. La Corte d’appello ha ignorato tali prove per una presunta carenza nella loro indicazione puntuale. Ma la Cassazione ha osservato che:

“Il mancato esame dei documenti prodotti, pacificamente indicati in modo specifico negli atti difensivi, si àncora esclusivamente al fatto che ve n’erano più d’uno allegati sotto il medesimo numero”.

Una motivazione, secondo la Corte, eccessivamente formalistica e in contrasto con i principi di economia processuale e diritto alla prova, soprattutto in presenza di una specifica allegazione nei motivi d’appello.


Un monito agli operatori: attenzione alla prova documentale

Infine, l’ordinanza offre uno spunto rilevante per la prassi forense: la necessità di una diligente strutturazione del fascicolo di parte, affinché ogni documento rilevante sia facilmente identificabile e correttamente valorizzato nei motivi di gravame. Tuttavia, ciò non può giustificare la rinuncia giudiziale ad esaminare documenti rilevanti e specificamente indicati, a pena di violazione dell’art. 112 c.p.c.


Conclusioni

L’ordinanza in esame riafferma con vigore l’approccio sostanzialistico nella prova della scientia decoctionis. Al contempo, respinge derive formalistiche che rischiano di comprimere il diritto alla prova.

Per le curatele fallimentari, si tratta di una decisione strategicamente favorevole, che amplia la possibilità di successo delle azioni revocatorie fondate su presunzioni. Per i creditori commerciali, invece, è un chiaro avvertimento: l’ignoranza non è più una scusante se il contesto operativo e gli elementi obiettivi impongono una maggiore diligenza.

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