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Identità digitale e cybersecurity: obblighi, azioni e rischi per Stati e fornitori secondo i nuovi Regolamenti UE 2025/847 e 2025/849

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L’ecosistema europeo dell’identità digitale si dota di due nuovi strumenti esecutivi che ridefiniscono la governance normativa dei portafogli europei di identità digitale. I Regolamenti di esecuzione (UE) 2025/847 e 2025/849 – entrambi del 6 maggio 2025 – intervengono su due assi portanti della strategia eIDAS 2: da un lato, la trasparenza nella certificazione e gestione dei portafogli digitali, dall’altro, le contromisure in caso di violazioni della sicurezza.

Regolamento UE 2025/849: uniformare la trasmissione delle informazioni sui portafogli certificati

Questo regolamento specifica le modalità con cui gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea e al gruppo di cooperazione i dati relativi ai portafogli di identità digitale certificati.

Punti salienti:

  • obbligo di trasmissione sicura attraverso canali elettronici predisposti dalla Commissione;
  • redazione in inglese delle informazioni, per assicurare interoperabilità linguistica e accessibilità;
  • contenuti obbligatori: nome del portafoglio, architettura tecnica, regime di identificazione elettronica, autorità competenti, pratiche di gestione, certificazioni, revoche e sospensioni;
  • struttura formale dettagliata dell’allegato: ogni portafoglio deve essere descritto anche nei suoi elementi funzionali e nelle politiche di supervisione e responsabilità.

Un passaggio chiave riguarda l’armonizzazione delle informazioni, che diventa presupposto imprescindibile per l’affidabilità e la fruibilità dell’identità digitale a livello transfrontaliero.


Regolamento UE 2025/847: reagire prontamente a violazioni e compromissioni

Parallelamente, il Regolamento 2025/847 introduce un framework normativo vincolante per la gestione delle violazioni della sicurezza riguardanti i portafogli europei di identità digitale.

Misure principali previste:

  • valutazione tempestiva delle minacce, basata su una serie di criteri standardizzati (ad es. numero di utenti impattati, durata dell’indisponibilità, entità della compromissione dei dati);
  • obbligo di sospensione dell’erogazione del servizio entro 24 ore, in caso di eventi ritenuti gravi;
  • revoca definitiva dei portafogli compromessi entro 72 ore allo scadere dei 3 mesi se non vi è stato un rimedio;
  • trasparenza e obblighi informativi verso Commissione, utenti e parti facenti affidamento sul portafoglio;
  • utilizzo del sistema CIRAS (Cyber Incident Reporting and Analysis System) per le notifiche strutturate a livello europeo.

Il regolamento valorizza un approccio proattivo e reattivo, mirando a mantenere l’integrità del sistema anche in scenari di rischio estremo.


Implicazioni per gli operatori

Fornitori di portafogli digitali, autorità di certificazione e Stati membri devono ora dotarsi di una infrastruttura di compliance avanzata, che integri:

  • sistemi di monitoraggio costante delle vulnerabilità;
  • meccanismi per la gestione dinamica delle certificazioni;
  • processi formalizzati per la trasmissione e l’aggiornamento dei dati normativi e tecnici;
  • piani strutturati di comunicazione di crisi.

Non meno rilevante, è richiesto un robusto modello di accountability giuridico, in linea con il GDPR, la direttiva ePrivacy e le previsioni del Regolamento sulla cibersicurezza.

error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.