Opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale assicurativa

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L’European Data Protection Board (EDPB) e l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) hanno pubblicato, nel 2025, una serie di documenti che delineano la governance e la gestione del rischio per l’intelligenza artificiale nel settore assicurativo. andando a costruire il quadro di riferimento per le imprese che vogliono coniugare innovazione tecnologica e rispetto delle norme europee.

Il contesto normativo

L’opinione EIOPA, citata nella relazione d’impatto (premere qui per leggere), si basa su numerosi riferimenti legislativi, quali la direttiva 2016/97/UE (Insurance Distribution Directive), la direttiva 2009/138/CE (Solvency II), il regolamento 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act) e, soprattutto, il regolamento (UE) 2024/1689, noto come Artificial Intelligence Act. L’obiettivo è garantire che i sistemi di intelligenza artificiale, anche quelli classificati ad alto rischio, siano soggetti a controlli proporzionati e trasparenti.

Definizione del problema

Secondo il rapporto EIOPA, il 50 % delle compagnie non‑life e il 24 % di quelle life utilizza già l’intelligenza artificiale, e la tendenza è in crescita. Entro tre anni, infatti, un altro 30% delle non-life e 39% delle life prevedono di adottare tali tecnologie.

Naturalmente tutto questo preoccupa non poco. L’adozione rapida espone infatti l’assicurato a diversi pericoli, quali l’effetto “black‑box”, i bias nei dataset, gli errori di pricing e più in generale un aumento delle vulnerabilità informatiche.

Opzioni “politiche” valutate

L’obiettivo di EIOPA è senz’altro quello di mitigare i rischi derivanti dall’uso dell’intelligenza artificiale, mantenendo però al contempo i benefici operativi, che nel settore assicurativo non sono certamente pochi, sia lato assicuratore, sia lato assicurato.

Nel rispetto della propria funzione EIOPA intende promuovere pratiche di supervisione armonizzate tra gli stati membri, evitando disparità di trattamento, e a tal fine ha sostanzialmente preso in considearazione due opzioni di intervento:

questione opzione 1 – opinione (preferita) opzione 2 – nessun intervento
necessità di azione sviluppare un’opinione di governance mantenere lo status quo
approccio linee guida di alto livello basate sulla normativa esistente linee guida dettagliate per casi specifici (rifiutata)

L’opzione preferita tra lo sviluppare linee guida di alto livello e quella invece di mantenere lo status quo con linee guida dettagliate caso per caso, è la prima. Una opinione di alto livello che integra le disposizioni dell’Artificial Intelligence Act con la normativa settoriale sembra andare maggiormente incontro alle attuali esigenze di mercato, creando un maggiore impatto economico e sociale sia lato clienti, che acquisirebbero una maggiore fiducia grazie a sistemi più etici (essendo possibile limitazione temporanea dell’accesso a soluzioni innovative), sia lato impresa, dal momento che è acclarato che la chiarezza normativa seppur comporti investimenti iniziali per adeguare i processi, alla lunga riduce i costi di conformità.

Questo approccio, inoltre crea maggiore impatto anche per i c.d. supervisori, si pensi ad esempio alla formazione del personale e allo sviluppo di nuovi strumenti di monitoraggio, ma con un carico di lavoro gestibile grazie alla natura non prescrittiva delle linee guida.

Un approccio equilibrato

Insomma, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, l’approccio di EIOPA ci appare alquanto equilibrato, e questo perché evita l’onere di regole troppo rigide, lasciando spazio all’autonomia delle imprese, pur imponendo comunque una disciplina basata sul principio di proporzionalità.

La sfida principale ora sarà garantire che le autorità nazionali traducano coerentemente le indicazioni in pratiche operative, evitando così un “patchwork” regolamentare. Sfida alquanto ardua, considerando i recentissimi precedenti.

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error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.