Il danno da comunicazione al pubblico: il computo e la prova nel giudizio civile

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La violazione del diritto d’autore nel contesto digitale pone, sul piano processuale, interrogativi complessi circa la dimostrazione del danno subito dal titolare dei diritti, specie quando la lesione si realizza attraverso la comunicazione al pubblico di opere protette mediante piattaforme on-line.

La comunicazione al pubblico, come definita dall’art. 3 della direttiva 2001/29/CE, si configura come ogni atto che renda un’opera accessibile a un pubblico nuovo, indipendentemente dal fatto che il pubblico ne faccia effettivamente uso. In ambito italiano, la nozione è recepita nella legge sul diritto d’autore (l. 633/1941) e rileva in modo particolare nelle ipotesi di fruizione illecita di contenuti audiovisivi o musicali diffusi senza autorizzazione tramite hosting provider, siti pirata o piattaforme UGC.

Nel giudizio civile, il titolare dei diritti che agisce per ottenere il risarcimento del danno è onerato della prova sia del fatto illecito sia dell’entità del pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale derivatone. Se il primo aspetto può risultare agevolato da strumenti tecnici di monitoraggio e da documentazione relativa alla disponibilità abusiva dell’opera, il secondo profilo – ossia la quantificazione del danno – si scontra con limiti oggettivi dovuti alla natura dematerializzata delle violazioni on-line.

Non è infatti sempre agevole dimostrare in giudizio il numero esatto di accessi illeciti, la durata dell’esposizione del contenuto, la perdita economica subita dal titolare dei diritti o l’incidenza sulla sua capacità commerciale. A ciò si aggiunge la difficoltà di ricostruire in modo attendibile i profili dell’uploader o degli utenti finali in assenza di collaborazione piena da parte degli intermediari.

In questo contesto, il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.) si rivela spesso uno strumento decisivo, in quanto consente al giudice di acquisire elementi tecnici complessi per valutare la portata del danno. Tuttavia, è bene ricordare che l’ammissione della c.t.u. è rimessa alla discrezionalità del giudice, che può rifiutarla qualora ritenga che la parte non abbia adeguatamente allegato gli elementi di fatto su cui fondare l’indagine tecnica.

Ed è proprio su questo punto si concentra l’attenzione della giurisprudenza recente. Come si è infatti avuto modo di scrivere in una in una recente pubblicazione sulla prestigiosa rivista di Diritto Industriale (premere qui per leggere), il diniego della consulenza, in mancanza di una sufficiente base fattuale allegata dall’attore, è stato ritenuto legittimo, anche quando tale diniego incide sostanzialmente sulla possibilità di provare il quantum del danno. Ne deriva una tensione sistemica tra esigenza di tutela effettiva e rigore probatorio, che rischia di penalizzare i titolari dei diritti nei contesti, come quello digitale, in cui le informazioni rilevanti sono spesso nella esclusiva disponibilità dell’altra parte o dell’intermediario.

Certo, è chiaro che in alternativa alla prova analitica del danno, l’art. 158 della legge sul diritto d’autore consente di ricorrere alla liquidazione equitativa, basata sull’entità del pregiudizio, sugli utili realizzati dal responsabile o sulla somma che sarebbe stata dovuta a titolo di licenza, ma anche in questo caso è necessario che la parte offesa fornisca elementi idonei a orientare il giudice nella determinazione dell’importo.

Nel quadro attuale, la tutela risarcitoria in ambito digitale continua dunque a muoversi tra due esigenze contrapposte, da un lato, evitare automatismi che conducano a risarcimenti privi di base istruttoria; dall’altro, non scaricare sul titolare del diritto un onere probatorio sproporzionato rispetto alle condizioni tecniche e informative del contesto in cui l’illecito si verifica.

Forse in prospettiva, il rafforzamento degli obblighi di trasparenza a carico delle piattaforme – come delineato anche nella direttiva 2019/790/UE – potrebbe favorire un riequilibrio, consentendo ai titolari dei diritti di accedere a dati utili per la prova del danno e rendendo più efficace il ricorso alla giurisdizione ordinaria per la tutela del diritto d’autore on-line.

Per approfondire:

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elettronico
, in Danno e responsabilità, 2004, 3;

- R. D'ARRIGO, G. ALPA, Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Services Provders, Milano, 2002;

- M. BELLIA, G. BELLOMO; M. MAZZONCINI, La responsabilità civile dell'Internet Service Provider per violazioni del diritto d'autore, in Il Diritto Industriale, 4/2012;

- A. BELLAN, Per una reasonable liability: critiche alla responsabilità oggettiva dei provider e tutela dei diritti su internet, in Il Diritto Industriale, 3/2012;

- G. ROSSI, Aste on-line: sulla responsabilità del provider per le aste che si svolgono nel proprio sito si pronuncia la Corte di giustizia, in Contratto e Impresa, 1/2012;

- E. ANDREOLA, Profili di responsabilità civile del motore di ricerca, in La Nuova Giurisprudenza Civile, 2/2012;

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- CORRIAS, LUCENTE, Ma i networks, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l’uso degli spazi che loro gestiscono, in Giur. di Merito 2004, 2523;

- CORRIAS, LUCENTE, La diffamazione a mezzo Facebook, in www.medialaws.eu, 25/2/2013;

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- FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, IV ed., Bologna, 2013;

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- GULLO, Delitti contro l’onore, in Reati contro la persona e contro il patrimonio, a cura di Viganò-Piergallini, II ed., in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da Palazzo-Paliero, Torino, 2015, 141;

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- MANNA, Problemi vecchi e nuovi in materia di diffamazione a mezzo stampa, in Arch. pen. (web), 2012, fasc. 3;

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- MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., Torino, 1981-1987;

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- MINASOLA, Blogging e diffamazione: responsabilità dell’amministratore del sito per i commenti dei lettori, in Arch. pen. (web), 2013, fasc. 3;

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- UBIALI, Molestie via Facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle nuove tecnologie,
in www.penalecontemporaneo.it, 5/3/2015;

- ZENO ZENCOVICH, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa. Note critiche, in Dir. informaz. e informatica, 1998, 15;

- ZENO ZENCOVICH, I prodotti editoriali elettronici nella legge 7 marzo 2001, n. 62 e il preteso obbligo di registrazione, in Dir. informaz. e informatica, 2001, 153.

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Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.
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