Notice and take down e responsabilità per omissione: il nodo della reiterazione

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Il meccanismo del notice and take down, recepito nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 16 del d.lgs. 70/2003, rappresenta da oltre vent’anni l’architrave della responsabilità degli intermediari della rete nel contesto della tutela del diritto d’autore on-line. Esso si fonda su una logica reattiva, il prestatore di servizi della società dell’informazione, in particolare nella sua veste di hosting provider, non è ritenuto responsabile dei contenuti illeciti memorizzati su richiesta di un utente, a condizione che non sia a conoscenza dell’illecito e che, una volta informato, agisca prontamente per rimuovere tali contenuti o disabilitarne l’accesso.

Tale modello, mutuato dalla direttiva 2000/31/CE (cd. direttiva e-commerce), è stato pensato per conciliare la libertà di impresa e lo sviluppo dei servizi digitali con l’esigenza di garantire una tutela effettiva dei diritti degli autori nel contesto delle reti. Tuttavia, l’esperienza applicativa ha mostrato i limiti strutturali di un sistema puramente “segnalatorio”, soprattutto laddove l’illecito non si presenta come un fatto isolato, bensì come una pratica sistematica e reiterata, spesso facilitata dalla stessa architettura delle piattaforme.

È in tale prospettiva che la giurisprudenza – nazionale ed europea – ha iniziato a sviluppare un criterio interpretativo orientato alla presunzione di consapevolezza dell’illecito in caso di reiterazione. In altri termini, quando il prestatore, pur avendo ricevuto segnalazioni su specifici contenuti illeciti, non adotta misure idonee a impedire il ripetersi della violazione, può essere considerato responsabile per omissione colpevole. Si tratta di una responsabilità aggravata, non più per fatto altrui, ma per inerzia consapevole, che trova fondamento nella violazione di un dovere di diligenza configurabile in capo a soggetti altamente tecnologizzati e strutturati, come si è avuto modo di meglio precisare in una recente pubblicazione sulla prestigiosa rivista di Diritto Industriale (premere qui per leggere).

Il passaggio da una responsabilità “a seguito di segnalazione” a una responsabilità “da tolleranza reiterata” segna una sorta di evoluzione culturale nel diritto della rete. Non si richiede cioè un obbligo generale di sorveglianza – espressamente escluso dall’art. 15 della direttiva – ma si valorizza il principio di cooperazione attiva dell’intermediario nella prevenzione delle violazioni, specie se ricorrenti e facilmente individuabili.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nel proprio Regolamento adottato con Delibera 680/13/CONS, ha ulteriormente rafforzato questa impostazione, prevedendo l’obbligo per i prestatori di servizi di adottare misure proporzionate e tempestive anche in assenza di un formale ordine giudiziario, quando la violazione risulti manifesta o ripetuta. Il meccanismo procedurale si articola in fasi rapide ma garantiste, dove l’inattività del provider può essere rilevante anche per valutare la gravità della violazione e la sussistenza di una responsabilità secondaria.

Nel contesto delle piattaforme digitali di grande dimensione, ciò si traduce nella necessità di predisporre sistemi di prevenzione selettiva, capaci di riconoscere pattern ricorrenti di condotte illecite (ad esempio il caricamento ripetuto dello stesso contenuto protetto sotto diversi nomi o in account diversi), e di intervenire anche in assenza di segnalazioni individuali, sulla base di una conoscenza “strutturale” dell’ambiente digitale gestito.

La reiterazione, dunque, non è solo un indice di gravità del comportamento illecito degli utenti, ma diventa un elemento rivelatore della consapevolezza – o della colpevole indifferenza – dell’intermediario, che non può più trincerarsi dietro la neutralità tecnica laddove l’illecito si riproduce in modo sistematico sotto i suoi occhi.

Questa impostazione, sempre più consolidata, risponde all’esigenza di garantire un enforcement effettivo e proporzionato del diritto d’autore, senza snaturare il ruolo degli intermediari, ma chiedendo loro di agire con la diligenza che è ragionevole attendersi in funzione del loro potere tecnologico, organizzativo ed economico.

Per approfondire:

- R. D'ARRIGO, La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio
elettronico
, in Danno e responsabilità, 2004, 3;

- R. D'ARRIGO, G. ALPA, Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Services Provders, Milano, 2002;

- M. BELLIA, G. BELLOMO; M. MAZZONCINI, La responsabilità civile dell'Internet Service Provider per violazioni del diritto d'autore, in Il Diritto Industriale, 4/2012;

- A. BELLAN, Per una reasonable liability: critiche alla responsabilità oggettiva dei provider e tutela dei diritti su internet, in Il Diritto Industriale, 3/2012;

- G. ROSSI, Aste on-line: sulla responsabilità del provider per le aste che si svolgono nel proprio sito si pronuncia la Corte di giustizia, in Contratto e Impresa, 1/2012;

- E. ANDREOLA, Profili di responsabilità civile del motore di ricerca, in La Nuova Giurisprudenza Civile, 2/2012;

- ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, tomo I, a cura di C.F. Grosso, XVI ed., Milano, 2016;

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- CORRIAS, LUCENTE, Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa, Padova, 2000;

- CORRIAS, LUCENTE, Ma i networks, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l’uso degli spazi che loro gestiscono, in Giur. di Merito 2004, 2523;

- CORRIAS, LUCENTE, La diffamazione a mezzo Facebook, in www.medialaws.eu, 25/2/2013;

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- FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, IV ed., Bologna, 2013;

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- GULLO, Delitti contro l’onore, in Reati contro la persona e contro il patrimonio, a cura di Viganò-Piergallini, II ed., in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da Palazzo-Paliero, Torino, 2015, 141;

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- UBIALI, Molestie via Facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle nuove tecnologie,
in www.penalecontemporaneo.it, 5/3/2015;

- ZENO ZENCOVICH, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa. Note critiche, in Dir. informaz. e informatica, 1998, 15;

- ZENO ZENCOVICH, I prodotti editoriali elettronici nella legge 7 marzo 2001, n. 62 e il preteso obbligo di registrazione, in Dir. informaz. e informatica, 2001, 153.
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Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.
error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.