La figura dell’hosting provider alla prova del diritto europeo: tra passività tecnica e ruolo attivo

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Nel sistema delineato dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, recepita nell’ordinamento italiano dal d.lgs. 70/2003, la figura dell’hosting provider assume un ruolo centrale nella riflessione sulla responsabilità degli intermediari della rete. In particolare, l’art. 14 della direttiva – corrispondente all’art. 16 del decreto italiano – esclude la responsabilità del prestatore per le informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che questi non sia a conoscenza del carattere illecito dell’attività o dell’informazione, e che, una volta reso edotto, agisca prontamente per rimuoverle o disabilitarne l’accesso.

Premesso doverosamente che di questo profilo se ne è parlato più approfonditamente in una recente pubblicazione sulla Rivista di Diritto Industriale (premere qui per leggere), ciò che va qui subito precisato è che questo regime di esonero poggia sul presupposto fondamentale della neutralità tecnica del prestatore, intesa come assenza di ingerenza nei contenuti caricati dagli utenti. Il provider deve limitarsi a svolgere un’attività di tipo meramente tecnico, automatico e passivo, senza esercitare un controllo né preventivo né selettivo sulle informazioni memorizzate. In tale configurazione, il prestatore non agisce come editore, né come coautore della comunicazione al pubblico, ma è, appunto, un semplice contenitore.

Tuttavia, l’esperienza applicativa e l’evoluzione giurisprudenziale hanno progressivamente evidenziato la insufficienza di un modello binario (hosting passivo vs hosting attivo) nel descrivere le forme complesse di intermediazione tipiche delle moderne piattaforme digitali. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto modo di chiarire, a partire dalla sentenza L’Oréal c. eBay (C-324/09), che la neutralità del provider può essere compromessa da condotte che dimostrano un coinvolgimento attivo nella gestione o nella promozione dei contenuti, ad esempio attraverso l’organizzazione sistematica, la profilazione algoritmica, la selezione tematica, l’indicizzazione o la monetizzazione dei contenuti stessi.

In questa prospettiva, la giurisprudenza europea ha introdotto un criterio funzionale, fondato sulla valutazione del grado di interferenza esercitato dal prestatore rispetto ai contenuti illeciti. Non è necessario che il provider abbia creato o caricato direttamente l’informazione, ma è sufficiente che ne tragga un vantaggio economico, ne faciliti la diffusione, o comunque sia posto in una condizione di controllo che lo renda consapevole o potenzialmente consapevole della violazione.

Questo spostamento di paradigma ha implicazioni rilevanti in termini di responsabilità derivante dalla “conoscenza effettiva” dell’illecito. Il sistema del d.lgs. 70/2003 attribuisce al prestatore un obbligo reattivo, che si attiva solo a fronte di una segnalazione credibile e circostanziata da parte del titolare del diritto. Ma la reiterazione delle violazioni, la serialità degli episodi illeciti, o l’adozione di modelli di business strutturalmente basati sulla fruizione di contenuti protetti possono, nella prassi, erodere la presunzione di non conoscenza, conducendo a una forma di responsabilità per colpa, fondata sull’inerzia colpevole o sull’adozione di prassi consapevolmente omissive.

Alla luce di tali considerazioni, la nozione di hosting provider si sta trasformando, in quanto da figura passiva, anonima e invisibile, diventa soggetto tecnologicamente attrezzato, economicamente strutturato e giuridicamente responsabile, in funzione del grado di controllo che esercita – o può esercitare – sui contenuti diffusi attraverso le proprie infrastrutture.

Il superamento della rigidità categoriale originaria non implica l’abbandono del principio di non responsabilità, ma richiede un bilanciamento più sofisticato, fondato su criteri di ragionevolezza, proporzionalità e trasparenza. E in un siffatto contesto, le piattaforme sono chiamate a strutturare meccanismi di rimozione tempestiva, filtri selettivi e processi di cooperazione con i titolari dei diritti, sempre nel rispetto delle garanzie procedurali e delle libertà fondamentali degli utenti.

Per approfondire:

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elettronico
, in Danno e responsabilità, 2004, 3;

- R. D'ARRIGO, G. ALPA, Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Services Provders, Milano, 2002;

- M. BELLIA, G. BELLOMO; M. MAZZONCINI, La responsabilità civile dell'Internet Service Provider per violazioni del diritto d'autore, in Il Diritto Industriale, 4/2012;

- A. BELLAN, Per una reasonable liability: critiche alla responsabilità oggettiva dei provider e tutela dei diritti su internet, in Il Diritto Industriale, 3/2012;

- G. ROSSI, Aste on-line: sulla responsabilità del provider per le aste che si svolgono nel proprio sito si pronuncia la Corte di giustizia, in Contratto e Impresa, 1/2012;

- E. ANDREOLA, Profili di responsabilità civile del motore di ricerca, in La Nuova Giurisprudenza Civile, 2/2012;

- ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, tomo I, a cura di C.F. Grosso, XVI ed., Milano, 2016;

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- CORRIAS, LUCENTE, Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa, Padova, 2000;

- CORRIAS, LUCENTE, Ma i networks, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l’uso degli spazi che loro gestiscono, in Giur. di Merito 2004, 2523;

- CORRIAS, LUCENTE, La diffamazione a mezzo Facebook, in www.medialaws.eu, 25/2/2013;

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- FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Bologna, 2014;

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- GULLO, Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore, Roma, 2013;

- GULLO, Delitti contro l’onore, in Reati contro la persona e contro il patrimonio, a cura di Viganò-Piergallini, II ed., in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da Palazzo-Paliero, Torino, 2015, 141;

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- MANNA, Problemi vecchi e nuovi in materia di diffamazione a mezzo stampa, in Arch. pen. (web), 2012, fasc. 3;

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- UBIALI, Molestie via Facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle nuove tecnologie,
in www.penalecontemporaneo.it, 5/3/2015;

- ZENO ZENCOVICH, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa. Note critiche, in Dir. informaz. e informatica, 1998, 15;

- ZENO ZENCOVICH, I prodotti editoriali elettronici nella legge 7 marzo 2001, n. 62 e il preteso obbligo di registrazione, in Dir. informaz. e informatica, 2001, 153.
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Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.
error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.