In tema di esecuzione forzata immobiliare, sussiste l’interesse del debitore a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, al fine di far valere la difformità delle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione rispetto alle indicazioni contenute nell’avviso di vendita, consentendogli l’annullamento dell’aggiudicazione di evitare l’immediata perdita della proprietà dell’immobile pignorato e di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14542 del 9 maggio 2022 che si riporta qui di seguito:
Sara Romano
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