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Usura bancaria: il giudice deve applicare i TEGM d’ufficio

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L’ordinanza n. 31422 del 2 dicembre 2025 della Prima Sezione civile della Corte di cassazione merita attenzione immediata. Non per un dettaglio marginale quanto per un punto sistematico che incide direttamente sul contenzioso bancario in materia di usura: i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi non sono meri atti da produrre come qualunque documento di parte, ma fonti integrative del precetto normativo, che il giudice deve conoscere e applicare anche in difetto di produzione processuale da parte dei litiganti.

La vicenda nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da debitore e fideiussore in relazione al saldo passivo di un conto corrente. In appello era stata disposta consulenza tecnica e la Corte territoriale aveva ritenuto che la verifica del superamento del tasso soglia dovesse includere anche la commissione di massimo scoperto. Tuttavia, con sentenza definitiva, la Corte d’appello di Ancona aveva respinto il gravame, reputando decisiva l’eccezione di mancato deposito dei decreti ministeriali recanti i tassi soglia, ritenuti oggetto di onere probatorio gravante sugli opponenti. La Cassazione, investita del ricorso, ha invece accolto gli ultimi tre motivi, cassando con rinvio la decisione impugnata.

1. Il cuore della decisione: il giudice deve conoscere i decreti TEGM

La Suprema Corte afferma un principio di diritto di notevole nettezza: nella disciplina della legge n. 108 del 1996, legge primaria e decreti ministeriali di rilevazione dei TEGM si compongono in un quadro regolatorio unitario; i secondi svolgono una funzione integrativa del precetto normativo e, perciò, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dall’attività probatoria delle parti.

Non si tratta di una puntualizzazione meramente teorica. È una presa di posizione che riafferma il canone di cui all’art. 113 c.p.c., secondo cui il giudice deve decidere secondo diritto, e che si salda con la disciplina dell’art. 115 c.p.c., limitando il raggio operativo del principio dispositivo là dove il dato da applicare non sia fattuale, ma normativo. L’art. 113 c.p.c. prescrive infatti che il giudice segua le norme del diritto, mentre l’art. 115 c.p.c. riferisce la non contestazione ai fatti e alle prove, non alle fonti normative.

2. Perché i decreti ministeriali non sono semplici documenti

L’argomentazione della Cassazione è persuasiva nella sua architettura. L’ordinanza richiama l’art. 644, terzo comma, c.p., secondo cui “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, e lo coordina con l’art. 2 della legge n. 108 del 1996, che demanda al Ministro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio e individua, mediante quel dato, il limite oltre il quale gli interessi divengono usurari. Da ciò la Corte fa discendere che il limite legale non è fissato dalla sola norma primaria, ma dal combinato disposto tra legge e decreto ministeriale.

Il passaggio è decisivo. Se il tasso soglia nasce dall’integrazione tra fonte primaria e rilevazione ministeriale, il decreto non rimane confinato nella periferia del processo come mero allegato documentale: entra nel perimetro delle fonti che il giudice deve applicare ex officio. È lo stesso Collegio a sottolineare che il legislatore ha qualificato come elemento normativo il decreto ministeriale che individua il tasso globale medio per ciascuna categoria di operazioni.

3. Il contrasto giurisprudenziale e la scelta della Cassazione

L’ordinanza non ignora il contrasto. Anzi, lo affronta frontalmente. La Corte richiama il precedente orientamento favorevole alla natura normativa dei decreti ministeriali, già espresso da Cass. n. 35102 del 2022 e da numerose decisioni conformi, e prende espressamente le distanze da Cass. n. 26525 dell’11 ottobre 2024, che aveva negato l’operatività del principio iura novit curia in questo ambito. Secondo l’ordinanza del 2025, quel precedente difforme non merita condivisione.

Questa presa di posizione ha un rilievo che supera il singolo processo. Riduce l’alea interpretativa che negli ultimi anni aveva alimentato difese opposte sul piano dell’onere di produzione dei decreti trimestrali. E restituisce coerenza a un settore nel quale la frammentazione degli approdi giurisprudenziali rischiava di compromettere prevedibilità e uniformità applicativa.

4. Cosa cambia davvero per l’onere della prova

Qui occorre precisione. La decisione non elimina l’onere della prova in materia di usura bancaria. Lo circoscrive correttamente. La parte che deduce l’usurarietà del rapporto continua a dover provare i fatti costitutivi della propria domanda o eccezione: contratto, clausole economiche, estratti conto, condizioni applicate, andamento del rapporto, eventuali commissioni e spese rilevanti. Questo resta il portato generale dell’art. 2697 c.c.

Ciò che la Cassazione esclude è altro. Esclude che la parte debba anche farsi carico della produzione dei decreti ministeriali recanti i TEGM, perché quel dato non appartiene al dominio del fatto da provare, ma a quello della norma da applicare. In questa prospettiva, l’ordinanza corregge una confusione frequente nei giudizi bancari: quella tra prova del fatto economico del rapporto e conoscenza giudiziale del parametro normativo di raffronto.

5. Gli effetti pratici sul contenzioso bancario

Sul piano operativo, l’ordinanza produce almeno cinque conseguenze rilevanti.

Anzitutto, indebolisce le difese meramente formalistiche fondate sull’eccezione di mancata produzione dei decreti ministeriali. Se il giudice deve conoscerli e applicarli, il processo non può arrestarsi su una carenza documentale relativa a una fonte integrativa del diritto.

In secondo luogo, rafforza la centralità della consulenza tecnica quando la controversia investa la concreta verifica del superamento del tasso soglia. Nel caso deciso, la Corte valorizza proprio il fatto che il c.t.u. aveva rilevato un dato normativo e che il giudice di merito non poteva neutralizzarlo richiamando un inesistente onere di prova sui decreti.

In terzo luogo, ridimensiona l’uso improprio del principio di non contestazione. La Cassazione precisa che il tasso soglia è un dato di derivazione normativa e che, proprio per questo, la non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può operare rispetto ad esso, essendo quella regola riferita ai fatti.

In quarto luogo, offre una base più solida alle opposizioni a decreto ingiuntivo e alle domande restitutorie in cui la questione dell’usura sia stata finora ostacolata da obiezioni processuali sulla mancata allegazione dei decreti trimestrali. Non basta più, dunque, eccepire la mancata produzione del decreto per sottrarsi al vaglio di merito.

Infine, la decisione vincola il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, secondo la fisiologia dell’art. 384 c.p.c. La Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, dovrà uniformarsi a quel principio nella nuova decisione.

Una decisione che premia la sostanza

La cifra più apprezzabile dell’ordinanza n. 31422/2025 sta forse qui. La Cassazione riporta la materia dell’usura bancaria entro un perimetro di razionalità sistematica. Evita che una questione di diritto venga degradata a questione di mera produzione documentale. E riafferma che il processo civile non può smarrire la distinzione, essenziale, tra fatto da provare e norma da applicare.

Per gli operatori del diritto bancario il messaggio è limpido. La strategia difensiva dovrà concentrarsi meno sulle schermaglie formali e più sulla verifica concreta del rapporto: composizione del costo del credito, inclusione delle voci rilevanti, corretta individuazione della categoria di operazioni, confronto con il tasso soglia applicabile nel periodo di riferimento. È lì che si giocherà, in misura crescente, la tenuta delle pretese creditorie e la fondatezza delle eccezioni di usura.

L’ordinanza n. 31422 del 2 dicembre 2025 segna una tappa significativa. Non inventa una nuova categoria, ma chiarisce una gerarchia. I decreti ministeriali TEGM, nella disciplina antiusura, non sono corpi estranei. Sono parte del precetto. E, proprio per questo, il giudice deve conoscerli e applicarli anche senza la loro produzione da parte del litigante.

È una decisione che incide sul metodo, prima ancora che sull’esito dei singoli giudizi. E quando cambia il metodo, spesso cambia anche tutto il resto.



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