Il Senato della Repubblica ha approvato, il 17 settembre 2025, il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale, un provvedimento che segna un passaggio fondamentale per l’ordinamento italiano, ponendosi in stretta connessione con il Regolamento (UE) 2024/1689. La legge stabilisce un quadro organico di principi, finalità e regole settoriali, nonché deleghe al Governo per disciplinare aspetti specifici.
Principi generali e diritti fondamentali
La legge enuncia sin dall’articolo 1 la necessità di garantire un uso antropocentrico, trasparente e responsabile dell’intelligenza artificiale, capace di coglierne le opportunità senza trascurare rischi economici, sociali e giuridici.
Tra i principi cardine si segnalano:
- tutela dei diritti fondamentali, della dignità e delle libertà costituzionali;
- cybersicurezza come precondizione essenziale, lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi;
- rispetto del metodo democratico e salvaguardia dalla manipolazione del dibattito pubblico;
- accessibilità universale, con particolare attenzione ai diritti delle persone con disabilità.
Informazione e protezione dei dati personali
Particolare rilievo è attribuito al rapporto fra intelligenza artificiale e informazione. La legge assicura che l’impiego tecnologico non comprometta il pluralismo, l’imparzialità e la completezza delle notizie.
Sul fronte della privacy, l’articolo 4 ribadisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali. Viene introdotta una disciplina specifica per i minori: sotto i 14 anni è richiesto il consenso dei genitori; tra i 14 e i 18 anni, il consenso può essere espresso direttamente dal minore, purché informato in modo chiaro e comprensibile.
Applicazioni settoriali: sanità, lavoro, pubblica amministrazione e giustizia
La legge disciplina diversi ambiti di applicazione:
- sanità e disabilità: l’intelligenza artificiale viene promossa come strumento di supporto alla diagnosi e alle cure, senza sostituire il ruolo decisionale dei medici. Sono previsti investimenti in ricerca, sviluppo di piattaforme nazionali e garanzie di aggiornamento costante dei sistemi;
- lavoro: viene istituito l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con funzioni di monitoraggio e formazione. È riaffermata la centralità della dignità del lavoratore e il divieto di discriminazione algoritmica;
- professioni intellettuali: l’impiego dell’intelligenza artificiale deve limitarsi ad attività strumentali, garantendo sempre la prevalenza dell’opera intellettuale umana e la trasparenza nei confronti del cliente;
- pubblica amministrazione: l’obiettivo è accrescere efficienza e trasparenza, mantenendo intatto il potere decisionale umano;
- giustizia: l’articolo 15 riserva ai magistrati ogni valutazione su fatti, prove e diritto. L’uso dell’intelligenza artificiale è ammesso come supporto organizzativo e amministrativo.
Diritto d’autore e nuove fattispecie penali
Uno dei profili più delicati riguarda il diritto d’autore. La legge modifica la storica legge n. 633/1941, chiarendo che la tutela riguarda sempre il lavoro intellettuale umano, anche se realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. È introdotto l’articolo 70-septies, che disciplina l’estrazione di testo e dati da opere accessibili legittimamente, per fini di addestramento dei modelli.
Sul versante penale, si segnalano:
- l’aggravante generale dell’impiego di intelligenza artificiale nella commissione di reati;
- la nuova fattispecie di illecita diffusione di contenuti alterati con intelligenza artificiale (art. 612-quater c.p.), che punisce la condivisione di deepfake idonei a ingannare il pubblico;
- aggravamenti di pena in materia di truffa, aggiotaggio e reati finanziari, se commessi con l’ausilio tecnologico.
Strategie nazionali e autorità competenti
La Presidenza del Consiglio guiderà la strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, aggiornata almeno ogni due anni. Le Autorità nazionali designate sono l’AgID e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, con competenze distinte ma coordinate.
La legge prevede, inoltre, ingenti investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico, fino a un miliardo di euro.
Conclusioni
Questa riforma si presenta come una legge quadro che integra principi etici, discipline settoriali e strumenti repressivi. Non sostituisce il regolamento europeo, ma lo affianca, rafforzando la sovranità tecnologica nazionale e predisponendo un apparato di tutela per cittadini e imprese.
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