Nel giudizio di appello, il giudice può rilevare d’ufficio la nullità contrattuale solo sulla base dei fatti costitutivi della nullità già tempestivamente allegati dalle parti nel giudizio di primo grado. La produzione tardiva di documenti necessari a provare tali fatti, se non giustificata da cause non imputabili alla parte, è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
In caso di fideiussione “specifica”, non è invocabile il provvedimento sanzionatorio dell’autorità di vigilanza, anche se la garanzia ricalchi lo schema esaminato della Banca d’Italia n. 55 del 2005 che postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come “omnibus”».
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 15/07/2024, n.19401.
Per approfondire:
- Cass. Civ., I sez., ord. 15/07/2024 n. 19401
Anna Esposito
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