Materiale preparatorio di un’APP: aspetti giuridici e criticità interpretative

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L’inquadramento normativo del materiale preparatorio di un’app rappresenta una tematica di particolare rilevanza nel panorama giuridico, soprattutto alla luce delle disposizioni europee e nazionali che ne regolano la tutela. Abbiamo approfondito tali aspetti nel fascicolo 4-5/2023 della prestigiosa Rivista di Diritto Industriale, con un analisi della qualificazione giuridica e della tutela del materiale preparatorio di un software. Qui invece, senza alcuna pretesa di esaustività, ma con l’obbiettivo invece di essere quanto più chiari possibili nell’esposizione, ci soffermeremo in particolare sulle criticità interpretative e sul dibattito dottrinale in materia.

Cominciamo subito con il charire che la protezione giuridica del software nell’ordinamento europeo si fonda principalmente sulla Direttiva 2009/24/CE, che ha consolidato e aggiornato i principi sanciti dalla precedente Direttiva 91/250/CEE. Quest’ultima, all’articolo 1, ha stabilito che i programmi per elaboratore sono protetti dal diritto d’autore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (premere qui per approfondire).

Un elemento di particolare interesse è la tutela accordata anche al materiale preparatorio per la progettazione del software, che, secondo la direttiva, rientra nell’ambito della protezione offerta dal diritto d’autore, purché soddisfi il requisito della creatività e originalità.

In particolare, secondo l’art. 2, n. 8, della Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941), il software è protetto nella forma in cui è espresso, ma le idee e i principi alla base del software non rientrano nella tutela. Di conseguenza, il materiale preparatorio può essere oggetto di protezione solo se presenta una forma di espressione concreta e sufficientemente definita, capace di riflettersi nell’opera finale. CIò significa che non è sufficiente avere un’idea innovativa o un progetto teorico per ottenere la protezione giuridica, ma è necessario che tale idea si concretizzi in una forma espressiva ben definita.

Per comprendere meglio, immaginiamo un team di esperti che sta sviluppando un software per la gestione di cartelle cliniche digitali. Se questi professionisti scrivono una serie di documenti che descrivono il funzionamento ideale del software, elencano le funzionalità da implementare e forniscono istruzioni agli sviluppatori, questi documenti rappresentano solo un’idea astratta. Fintanto che il contenuto rimane generico e descrittivo, non è considerato una forma espressiva del software e quindi non è tutelato dal diritto d’autore.

Diversamente, se il team elaborasse invece diagrammi di flusso dettagliati, schemi logici strutturati o frammenti di codice sorgente che delineano il funzionamento dell’algoritmo, questi elementi possono essere considerati parte del materiale preparatorio tutelabile. Ad esempio, un diagramma che rappresenta visivamente il percorso di autenticazione di un utente all’interno del software potrebbe essere qualificato come espressione concreta dell’algoritmo di sicurezza e quindi potenzialmente protetto.

Un altro caso pratico potrebbe riguardare l’uso dell’intelligenza artificiale. Se un ricercatore descrivesse a parole un metodo per migliorare l’apprendimento automatico di un software di riconoscimento vocale, questa idea non può ricevere protezione giuridica. Ma se invece lo stesso ricercatore sviluppasse un modello matematico specifico, e scrivesse codice sorgente che implementi l’algoritmo o definisca istruzioni tecniche dettagliate su come il software deve elaborare i dati audio, questi elementi possono certamente costituire una forma di espressione tutelabile.

In altre parole, per ottenere protezione, il materiale preparatorio deve superare il livello concettuale e assumere una forma tecnica e strutturata, tale da riflettersi direttamente nel funzionamento del software finale.

Ed infatti, a tal proposito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato, nella sentenza del 22 dicembre 2010 (causa C-393/09), che la tutela non può estendersi a elementi che non consentono al software di svolgere la funzione per cui è stato concepito. In tale contesto, la giurisprudenza ha ribadito che diagrammi di flusso e codici sorgente sono elementi essenziali per definire il carattere protetto del materiale preparatorio.

Uno degli aspetti più discussi riguarda quindi la qualificazione giuridica del materiale preparatorio, in quanto si tratta di una categoria sfumata, che comprende documentazione, specifiche tecniche, e descrizioni funzionali che potrebbero non costituire una forma di espressione sufficiente per beneficiare della protezione del diritto d’autore.

Alcune correnti dottrinali sostengono che il materiale preparatorio, pur essendo fondamentale nella fase di sviluppo, non dovrebbe essere automaticamente tutelato come opera dell’ingegno. In tal senso, si è evidenziato che:

  • il linguaggio tecnico utilizzato deve essere idoneo a consentire al programmatore la realizzazione del codice sorgente;
  • la mera descrizione delle funzionalità del software non costituisce materiale protetto, in quanto non soddisfa il requisito dell’originalità;
  • la tutela del materiale preparatorio potrebbe entrare in conflitto con la libertà di concorrenza e con il diritto di accesso alle informazioni tecniche necessarie per l’interoperabilità.

Alla luce delle considerazioni esposte, emerge come la tutela del materiale preparatorio di un software debba essere oggetto di un’attenta valutazione caso per caso. La giurisprudenza italiana ed europea ha fornito indicazioni importanti, confermando che la protezione può essere concessa solo laddove il materiale presenti caratteristiche di concretezza ed espressività tali da consentire al software di funzionare secondo lo scopo per il quale è stato progettato.

In prospettiva, è auspicabile un intervento normativo più chiaro, che delinei con maggiore precisione i confini della tutela e fornisca indicazioni operative per le imprese e i professionisti del settore.

Per approfondire:

- G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione, Torino, 2016; 

- G. CAPO, La tutela giuridica del software in AA.VV. Manuale di diritto dell’informatica, Napoli, 2004;

- MARCHETTI-UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2012;

- GUGLIELMETTI, L’invenzione di software, Milano, 1999;

- GIANNANTONIO, Manuale di diritto dell’informatica, 2^ ed., Padova, 1997;

- L. J. SMITH, Whether Copyright Protects the Graphic User Interface of a Computer Program: Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany contre Ministerstvo kultury (C-393/09), in Computer and Telecommunications Law Review, 2011, 17, 3 p. 70-72;

- H. BITAN, L’interface graphique d’un logiciel constitue une oeuvre autonome distincte du logiciel, in Droit de l’immatériel: informatique, médias, communication, 2011, 70, p. 13-19;

- L. COSTES, Protection des interfaces graphiques des logiciels: la position de la CJUE, in Droit de l’immatériel: informatique, médias, communication,
2011, 68, p. 30-31;

- M. HOLÝ, On the possibility of copyright protection of a graphic user interface of a computer program, Brussels, 2014;

- J-P TRIAILLE, L’arrêt“BSA” en matière de protection des logiciels, deux réponses fort étonnantes de la Cour de justice, 2012;

- L. IDOT, Programmes d’ordinateur et interfaces, Europe 2011 Février Comm. nº 2, p. 44;

- M. BASSINI, Diritto d’autore e tutelabilità dell’interfaccia grafica utente del software: alcuni importanti rilievi della Corte di giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2011 p. 508-514;

- S. DÜRAGER, Die Schutzfähigkeit der Benutzeroberfläche im Immaterialgüterrecht, in Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 2011 p. 100-106;

- J-P TRIAILLE, Enfin des arrêts de la Cour de justice en matière de protection des logiciels, in Journal des tribunaux, 2012 p. 833-835;

- C. LE STANC, Droit du numérique. Logiciels: objet de la protection, in Recueil Le Dalloz, 2012 p. 2343-2344;

- BERTANI, Open Source ed elaborazione di software proprietario, in AIDA, 2004, p. 114;

- DRAGOTTI, Software, brevetti e copyright: le recenti esperienze statunitensi, in Riv. Dir. Ind., 1994, p. 539 ss.;

- N. NAPPI, La tutela del software nell’Unione Europea e il caso Oracle: una forte scossa al Diritto d’Autore, in Diritto.it, Roma, 2015.
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Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.
error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.