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Il ruolo dell’avvocato tecnologico: quando serve davvero

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Comincio subito col premettere che l’espressione “avvocato tecnologico“, utilizzata nel titolo per esigenze di sintesi e leggibilità, non individua una nuova figura professionale in senso ordinamentale, e non mi piace affatto.

Definiamola, piuttosto, una sorta di abbreviazione descrittiva.

Con tale locuzione intendo riferirmi all’avvocato esperto in informatica giuridica e diritto dell’informatica, ossia il professionista che coniuga la competenza giuridica tradizionale con una conoscenza strutturata dei sistemi informatici, delle architetture digitali e delle dinamiche normative che regolano dati, reti, piattaforme, software e processi automatizzati.

Non è un avvocato “della tecnologia” in senso tecnico, chiariamolo. È piuttosto un giurista che interpreta, governa e traduce in regole operative fenomeni tecnologici complessi, colmando il divario tra diritto positivo e realtà digitale.

L’uso di tale formula semplificata risponde dunque a criteri di chiarezza comunicativa, mentre il contenuto, invece, resta rigorosamente ancorato alla specializzazione giuridica in materia di nuove tecnologie, oggi sempre più centrale per le imprese che operano senza una struttura legale interna.

Ed entriamo subito nel vivo.

In molte imprese, soprattutto piccole e medie, l’assenza di un legale interno non va affatto vista come un difetto, quanto piuttosto come una scelta organizzativa. Scelta che però può diventare un problema quando la tecnologia smette di essere “strumento” e diventa infrastruttura giuridicamente rilevante: dati, piattaforme, fornitori cloud, sistemi automatizzati, sicurezza, identità digitale. Ecco che allora qui deve entrare in scena l’avvocato tecnologico. Non per complicare, chiaramente, ma per ridurre attrito, rischio e costi.

La richiesta tipica nasce così: “È successo qualcosa, ora difendiamoci”. È comprensibile. Ma spesso è tardi.

In certi contesti territoriali, noi avvocati siamo come meccanici. Ci si rivolge a noi solo in costanza di patologia, e non per prevenire.

Ma in realtà la prospettiva strategica è ben diversa: prevenzione prima, contenzioso dopo.
Perché nel digitale il danno non è solo economico, ma è anche (e soprattutti) reputazionale, operativo, competitivo.

La stessa letteratura sull’informatica giuridica insiste su un punto essenziale, e cioè che per governare i problemi della società dell’informazione serve una conoscenza adeguata dei concetti fondamentali, altrimenti il giurista resta esterno alla realtà che dovrebbe regolare.

Questo vale, a maggior ragione, per l’impresa che “vive” di processi digitali.

Non serve “sempre”. Serve quando la tecnologia produce obblighi, prove, responsabilità.

Accade, ad esempio, quando l’azienda tratta dati personali in modo strutturale e deve dimostrare scelte, misure e controlli, che è poi la logica della responsabilizzazione (accountability), cardine del GDPR.

Accade anche quando la sicurezza informatica non è più un tema tecnico, ma un dovere organizzativo, come ad esempio nel caso della disciplina NIS2, recepita in Italia con il d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138, e che impone misure e governance a molte organizzazioni (anche oltre i “soliti” settori).

Accade, soprattutto, quando la vostra attività usa sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, commerciale o di prodotto e diventa necessario inquadrare ruoli, rischi e divieti secondo il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

Accade, poi, quando i servizi digitali sono erogati tramite piattaforme e marketplace, e la conformità incrocia obblighi di trasparenza e gestione dei contenuti secondo il Digital Services Act.

Accade, ancora, quando l’azienda deve ripensare identità e firme in ottica europea poiché il Regolamento (UE) 2024/1183 aggiorna il quadro eIDAS, con ricadute operative su onboarding, autenticazione e servizi fiduciari.

In breve, serve quando il digitale genera tracce, e le tracce, inevitabilmente, generano responsabilità.

Adesso è opportuno introdurre un concetto chiave: la prevenzione non è non dev’essere vista come un “documento in più”. Va vista piuttosto come una forma di ingegneria del rischio che involge contratti, policy, procedure, ruoli, evidenze.

E c’è un modello utile per capirlo. Nel governo di Internet (e, per estensione, dei sistemi digitali) non agisce solo la legge, incidono anche mercato, norme sociali e soprattutto l’architettura tecnica, cioè le regole incorporate nei processi computazionali.

Quando il “codice” abilita o disabilita azioni, la compliance non può limitarsi a frasi generiche, ma deve tradursi in scelte tecniche verificabili.

Ecco perché l’avvocato tecnologico lavora spesso su questi nodi, e cioè contratti ICT e cloud (SLA, responsabilità, subfornitori, audit, exit), data governance e ruoli privacy, gestione incidenti e data breach, proprietà intellettuale nel software, condizioni d’uso e piattaforme, conservazione digitale e prove. E poi c’è anche il contenzioso, ma quando diventa inevitabile, serve metodo.

Si perché il contenzioso del digitale è diverso da quello tradizionale. È veloce. È documentale. È pervasivo.

La qualità della difesa dipende da ciò che l’azienda ha già impostato, e cioè log, processi, deleghe, tracciabilità, comunicazioni con fornitori, protocolli interni.

Senza questa ossatura, la lite si trasforma in una rincorsa.

Per questo la prevenzione non “evita sempre” il contenzioso, ma lo rende governabile. E spesso lo rende negoziabile, prima che degeneri.

Un esempio concreto può aiutare (si spera) a meglio comprendere i concetti appena espressi.

Un’impresa migra posta, file e CRM su un servizio cloud. Tutto funziona. Poi un incidente blocca l’operatività e il cliente chiede penali.

Se nel contratto mancano clausole chiare su livelli di servizio, tempi di ripristino, responsabilità per subfornitori e accesso agli audit, l’azienda resta esposta.

Se inoltre non esistono procedure interne per incident response e comunicazioni, il problema tecnico diventa un problema legale e, rapidamente, commerciale.

Qui l’avvocato tecnologico serve prima, per prevenire, appunto, ma serve anche dopo, per gestire prova, responsabilità e trattativa.

La tecnologia, oggi, ridisegna confini e doveri. Internet stessa nasce come rete globale, pervasiva e capace di trasformare attività, organizzazione e relazioni, una realtà che genera opportunità, ma anche rischi. Per l’impresa senza legale interno, la specializzazione è una leva, riduce incertezza e migliora decisioni. Soprattutto quando le decisioni devono essere rapide.

Oggi, se nella vostra impresa la tecnologia non è più “supporto” ma cuore operativo, probabilmente alloa è il momento giusto per un confronto.

Rivolgersi ad uno Studio Legale specializzato in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie per un primo colloquio conoscitivo può consentire di mappare rischi, priorità e interventi essenziali, con un approccio pragmatico e proporzionato alle reali esigenze dell’impresa, così da definire una strategia di prevenzione prima che sia l’emergenza a imporre tempi e scelte.

Per approfondire:

- R. SUSSKIND, L’avvocato di domani, Torino, 2019;

- L. LOEVINGER, Jurimetrics. The Next Step Forward, in Minnesota Law Review, Vol. 33, 1949;

- M. PATRINI – G. PIROTTA, Intelligenza artificiale e impatto sulla professione dell’avvocato, in Innovazione, intelligenza artificiale e giustizia, Milano, Quaderno dell’Ordine, 2021, pp. 10-24;

- P. LESSIO, Intelligenza artificiale e giustizia, in Innovazione, intelligenza artificiale e giustizia, Milano, Quaderno dell’Ordine, 2021, pp. 25-33;

- V. NARDO, Prefazione, in Innovazione, intelligenza artificiale e giustizia, Milano, Quaderno dell’Ordine, 2021, p. 4 ss.
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Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.
error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.