Con l’adozione della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, l’Unione Europea ha introdotto una serie di novità normative che rispondono all’esigenza di adeguare la disciplina della proprietà intellettuale al contesto tecnologico contemporaneo. Tra tutte, l’articolo 17 rappresenta senza dubbio la disposizione più dibattuta, destinata a incidere profondamente sul ruolo e sulla responsabilità delle piattaforme digitali.
Come si è infatti avuto modo meglio approfondire in una recente pubblicazione sulla prestigiosa rivista di Diritto Industriale (premere qui per leggere), l’art. 17 della Direttiva stabilisce che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line – ossia quelle piattaforme che organizzano e promuovono in modo rilevante i contenuti caricati dagli utenti – compiono un atto di comunicazione al pubblico ai sensi del diritto d’autore, e sono pertanto direttamente responsabili per le eventuali violazioni derivanti da contenuti illeciti caricati dagli utenti, salvo che abbiano ottenuto un’autorizzazione dai titolari dei diritti (es. tramite licenza), oppure dimostrino di aver compiuto tutti gli sforzi per ottenerla, e abbiano agito tempestivamente per rimuovere i contenuti illeciti e impedirne la ricarica.
Si tratta, a tutti gli effetti, di un superamento del tradizionale modello di esenzione da responsabilità (safe harbour) delineato dalla direttiva 2000/31/CE, il quale si fondava sull’assenza di controllo da parte dell’intermediario e sulla sua neutralità tecnica. L’art. 17, al contrario, riconosce che certe piattaforme svolgono un ruolo attivo, strutturale e funzionale nella diffusione dei contenuti, e che per tale ragione devono farsi carico di una responsabilità diretta.
Questo cambiamento di approccio comporta l’obbligo, per i prestatori, di adottare sistemi tecnici preventivi (come filtri automatici, sistemi di content recognition e strumenti di blocking) per impedire la disponibilità di contenuti protetti non autorizzati. Tali strumenti, tuttavia, sollevano una serie di interrogativi sul piano delle garanzie procedurali, della proporzionalità delle misure e della tutela dei diritti fondamentali, a partire dalla libertà di espressione degli utenti.
Proprio per questo, l’art. 17 tenta di equilibrare la nuova responsabilità con un insieme di salvaguardie: i prestatori devono garantire meccanismi efficaci di reclamo e ricorso per gli utenti, non possono bloccare contenuti leciti sulla base di un’interpretazione automatizzata, e devono agire nel rispetto delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore previste dalla normativa europea, come la parodia, la citazione o l’uso didattico.
Il nuovo modello, dunque, si fonda su una logica di cooperazione obbligatoria tra titolari dei diritti e piattaforme, in cui il criterio del “miglior sforzo” (best efforts) assume un ruolo chiave. Il prestatore non deve garantire l’assenza assoluta di contenuti illeciti, ma deve dimostrare di aver adottato misure ragionevoli ed efficaci in funzione del proprio livello tecnico ed economico. In questo senso, il modello non è statico ma dinamico, e impone una valutazione caso per caso.
Il recepimento dell’art. 17 in ambito nazionale e la sua attuazione concreta pongono tuttora problemi interpretativi rilevanti, anche alla luce delle linee guida della Commissione europea e delle critiche sollevate da parte della dottrina, degli operatori del settore e delle organizzazioni per i diritti digitali. La Corte di Giustizia, nella sentenza C-401/19 (Polonia c. Parlamento e Consiglio), ha ritenuto compatibile la nuova disciplina con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a condizione che i meccanismi di tutela per gli utenti siano effettivi e rigorosi.
Alla luce di tali sviluppi, l’art. 17 segna un punto di svolta nella disciplina della responsabilità in rete: dalla passività alla responsabilizzazione ex ante, dalla neutralità tecnica alla co-gestione del rischio giuridico, dal notice and take down al monitoraggio selettivo e cooperativo.
Ed allora, in chiusura della nostra serie editoriale, si impone una riflessione più ampia, in parte già avviata nella già citata pubblicazione sulla prestigiosa rivista di Diritto Industriale (premere qui per leggere): la trasformazione della responsabilità degli intermediari non è solo un adeguamento giuridico, ma rappresenta il tentativo di ridisegnare l’architettura normativa dell’infosfera, in cui diritto, tecnologia e mercato si incontrano e si confrontano ogni giorno. Sarà compito del legislatore e della giurisprudenza nazionale rendere questo nuovo equilibrio sostenibile, efficace e conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento.
Per approfondire:
- R. D'ARRIGO, La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio
elettronico, in Danno e responsabilità, 2004, 3;
- R. D'ARRIGO, G. ALPA, Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Services Provders, Milano, 2002;
- M. BELLIA, G. BELLOMO; M. MAZZONCINI, La responsabilità civile dell'Internet Service Provider per violazioni del diritto d'autore, in Il Diritto Industriale, 4/2012;
- A. BELLAN, Per una reasonable liability: critiche alla responsabilità oggettiva dei provider e tutela dei diritti su internet, in Il Diritto Industriale, 3/2012;
- G. ROSSI, Aste on-line: sulla responsabilità del provider per le aste che si svolgono nel proprio sito si pronuncia la Corte di giustizia, in Contratto e Impresa, 1/2012;
- E. ANDREOLA, Profili di responsabilità civile del motore di ricerca, in La Nuova Giurisprudenza Civile, 2/2012;
- ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, tomo I, a cura di C.F. Grosso, XVI ed., Milano, 2016;
- BISORI, I delitti contro l’onore, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, vol. VIII, Milanofiori Assago, 2010, 3;
- CAPRARO, PINTO, Forum di discussione online, diffamazione e responsabilità: che ruolo gioca il webmaster?, in Riv. pen., 2009, 982;
- CORRIAS, LUCENTE, Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa, Padova, 2000;
- CORRIAS, LUCENTE, Ma i networks, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l’uso degli spazi che loro gestiscono, in Giur. di Merito 2004, 2523;
- CORRIAS, LUCENTE, La diffamazione a mezzo Facebook, in www.medialaws.eu, 25/2/2013;
- DI CIOMMO, Responsabilità dell’Internet hosting provider, diffamazione a mezzo Facebook e principio di tassatività della norma penale: troppa polvere sotto il tappeto, in Foro it., 2017, II, 261;
- FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, IV ed., Bologna, 2013;
- FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Bologna, 2014;
- GALDIERI, Internet e l’illecito penale, in Giur. di Merito, 1998, 856;
- GULLO, Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore, Roma, 2013;
- GULLO, Delitti contro l’onore, in Reati contro la persona e contro il patrimonio, a cura di Viganò-Piergallini, II ed., in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da Palazzo-Paliero, Torino, 2015, 141;
- IACOVELLO, Art. 595, in Comm. Lattanzi-Lupo, vol. XI, Milano, 2010, 664;
- INGRASSIA, Il ruolo dell’ISP nel ciberspazio: cittadino, controllore o tutore dell’ordine? Le responsabilità penali dei provider nell’ordinamento italiano, in Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale, a cura di Luparia, Milano, 2012, 15;
- INGRASSIA, Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive, in Dir. pen. e processo, 2017, 1621;
- MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione penale. Le alternative di tutela, Padova, 1989;
- MANNA, Problemi vecchi e nuovi in materia di diffamazione a mezzo stampa, in Arch. pen. (web), 2012, fasc. 3;
- MANNA, Corso di diritto penale. Parte generale, 4ª, Milano, 2017;
- F. MANTOVANI, L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 337;
- F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, V ed., Padova, 2007;
- MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., Torino, 1981-1987;
- MARINI, Delitti contro la persona, II ed., Torino, 1996;
- MARINUCCI - DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, V ed., Milano, 2015;
- MASERA - SCORZA, Internet e i nostri diritti, Bari, 2016;
- MELZI - D'ERIL, In tema di diffamazione via Facebook, in www.penalecontemporaneo.it, 29.1.2013;
- MINASOLA, Blogging e diffamazione: responsabilità dell’amministratore del sito per i commenti dei lettori, in Arch. pen. (web), 2013, fasc. 3;
- MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano, 1974;
- PARODI, I reati di ingiuria e diffamazione a mezzo internet, in Dir. pen. e processo, 2000, 882;
- PERON, La diffamazione tramite mass-media, Padova, 2006;
- PERUSIA, Giurisdizione italiana anche per le offese on line su un sito straniero, in Cass. pen., 2001, 1835;
- PETRINI, Diffamazione on-line: offesa recata con “altro mezzo di pubblicità” o col mezzo della stampa?, in Dir. pen. e processo, 2017, 1485;
- PEZZELLA, La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell’epoca delle chat e dei social network, Milanofiori Assago, 2016;
- PICOTTI, I profili penali delle comunicazioni illecite via Internet, in Dir. informaz e informatica, 1999, 283;
- SALCUNI, Delitti contro l’onore, in Reati contro la persona, a cura di Manna, Torino, 2007, 371;
- SCOPINARO, Internet e i delitti contro l’onore, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 617;
- SCOPINARO, Diffamazione via internet: applicabilità della circostanza aggravante relativa all’uso del mezzo di pubblicità, in Riv. it. dir. pen. e proc., 2001, 1410;
- SCUTELLARI - PROVOLO, Art. 595, in Comm. Forti, Seminara, Zuccalà, VI ed., Milano, 2017, 1901;
- SEMINARA, La responsabilità penale degli operatori su internet, in Dir. informaz. e informatica, 1998, 745;
- SIRACUSANO, Ingiuria e diffamazione, in Digesto pen., VIII, Torino, 1993, 33;
- STEA, La diffamazione a mezzo internet, in Riv. pen., 2008, 1247;
- TURCHETTI, Diffamazione su Facebook: comunicazione con più persone e individuabilità della vittima, in www.penalecontemporaneo.it, 8/5/2014;
- UBIALI, Molestie via Facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle nuove tecnologie,
in www.penalecontemporaneo.it, 5/3/2015;
- ZENO ZENCOVICH, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa. Note critiche, in Dir. informaz. e informatica, 1998, 15;
- ZENO ZENCOVICH, I prodotti editoriali elettronici nella legge 7 marzo 2001, n. 62 e il preteso obbligo di registrazione, in Dir. informaz. e informatica, 2001, 153.
Nicola Nappi
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