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Licenze Software: errori fatali su codice e titolarità

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Lo abbiamo detto e scritto più volte. Nel mercato digitale contemporaneo, il software non è un semplice strumento operativo, ma un vero e proprio asset strategico.

Eppure, tra imprenditori non tecnici, persistono equivoci pericolosi sulla titolarità del codice e sulle facoltà di riuso.

La confusione è diffusa, e le conseguenze possono essere gravi.

Un contratto di licenza mal compreso, infatti, può compromettere investimenti, continuità aziendale e valore d’impresa.

Questo contributo mira a chiarire quelli che sono i nodi essenziali, con taglio esplicativo ma rigoroso, e alla luce della disciplina sul diritto d’autore e dei principali orientamenti giurisprudenziali.

Cominciamo subito col dire che licenza d’uso non significa acquisto del software.

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Il primo equivoco riguarda la natura stessa del contratto.

La licenza d’uso di software non trasferisce la proprietà del programma, ma concede esclusivamente un diritto di utilizzazione, nei limiti stabiliti contrattualmente (premere qui per approfondire).

Secondo la definizione dottrinale, la licenza consente il diritto di godimento o utilizzo del programma, senza cessione della titolarità del bene immateriale.

Il software resta opera dell’ingegno, protetta dalla legge sul diritto d’autore. Elemento essenziale è il codice sorgente, ossia il testo del programma che ne consente sviluppo ed evoluzione.

L’imprenditore che commissiona o acquista un software non diventa automaticamente proprietario del codice. Diventa, di regola, un licenziatario.

La distinzione è sostanziale. E incide sulla possibilità di modificarlo, riutilizzarlo o farlo evolvere.

Ma allora chi è il vero proprietario del codice?

Cominciamo col dire che la titolarità può appartenere al licenziante/sviluppatore, al committente oppure ad entrambi, in regime di contitolarità.

Tutto dipende dal contratto.

La prassi contrattuale distingue infatti tra licenza esclusiva o non esclusiva, licenza trasferibile o non trasferibile e concessione in modalità ordinaria o ASP (Application Service Provider).

Particolarmente delicata è la disciplina degli sviluppi successivi. Se il software viene cioè personalizzato o evoluto, occorre stabilire chi acquisisce i diritti sui risultati e sugli sviluppi.

La contrattualistica specializzata prevede clausole espresse che attribuiscono tali diritti al licenziante oppure al licenziatario. In assenza di pattuizione chiara, il rischio è ovviamente elevato. L’imprenditore potrebbe finanziare lo sviluppo di funzionalità che restano di proprietà del fornitore.

Altro equivoco frequente è quello sulla rivendita delle licenze.

L’art. 64-bis l. dir. aut. disciplina la distribuzione dei programmi per elaboratore e prevede che la prima vendita di una copia nell’Unione europea esaurisce il diritto di distribuzione di quella copia, salvo il diritto di controllarne l’ulteriore locazione.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella nota causa C-128/11 (UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp.), ha riconosciuto la possibilità di rivendere licenze “usate” a determinate condizioni (premere qui per approfondire).

Il principio non è assoluto, sia chiaro, è infatti richiesto che la licenza sia stata concessa a tempo indeterminato e dietro pagamento di un corrispettivo equivalente al valore economico dell’opera.

L’imprenditore deve dunque verificare la durata della licenza, la struttura del corrispettivo e l’eventuale divieto contrattuale di cessione.

La mera dicitura “non trasferibile” non sempre prevale sul principio di esaurimento, ma può incidere sulla qualificazione giuridica dell’operazione.

La legge riconosce poi al legittimo acquirente alcune facoltà che non possono essere contrattualmente escluse.

L’art. 64-ter l. dir. aut. stabilisce che non sono soggette ad autorizzazione le attività necessarie per l’uso del programma conformemente alla sua destinazione, inclusa la correzione degli errori.

È inoltre ammessa la copia di riserva, qualora necessaria per l’uso.

Clausole contrattuali in contrasto con tali diritti rischiano la nullità. L’imprenditore deve quindi saper distinguere tra limitazioni legittime e restrizioni inefficaci.

Bisogna poi affrontare un altro tema che crea equivoci, e cioè l’open source e falsa percezione di gratuità.

Non è mai troppo superfluo chiarire che il fatto che un software sia open source non implica assenza di diritti.

L’open source consente l’accesso e la modificabilità del codice sorgente, ma resta soggetto a specifiche condizioni di licenza.

Spesso l’errore consiste nel ritenere che “gratuito” significhi “libero da vincoli”. Non è così.

Alcune licenze open source impongono infatti obblighi di redistribuzione del codice modificato o di mantenimento della medesima licenza.

Un uso improprio può esporre l’impresa a responsabilità per violazione del diritto d’autore, oltre che all’essenza stessa dell’open source (premere qui per approfondire)

Altra problematica nasce dalla creazione dei software su commissione.

Nel caso di sviluppo personalizzato, l’imprenditore tende infatti a ritenere che il pagamento del corrispettivo comporti automaticamente l’acquisto della proprietà intellettuale.

Non è una regola generale.

Se il contratto non prevede una cessione espressa dei diritti patrimoniali, il committente potrebbe ottenere soltanto una licenza implicita d’uso.

Tale distinzione è decisiva in caso di recesso del fornitore, cessazione del rapporto e/o necessità di migrazione verso altro sviluppatore.

Insomma, il software è capitale immateriale. La sua disciplina non è intuitiva.

Prima di sottoscrivere una licenza è sempre opportuno verificare chi detiene la titolarità del codice sorgente, se gli sviluppi futuri saranno di proprietà dell’impresa, quali diritti di riuso e trasferimento sono effettivamente riconosciuti e quali limiti legali sono inderogabili.

Un contratto impreciso può generare contenziosi onerosi e bloccare l’operatività aziendale.

La prevenzione è un investimento. La chiarezza contrattuale è una tutela.

Non ci stancheremo mai di dirlo. Una consulenza specialistica preventiva in proprietà intellettuale e licenze software consente di prevenire rischi, rafforzare la posizione negoziale e valorizzare il patrimonio digitale dell’impresa. Oggigiorno è imprescindibile.

Per approfondire:

- C. ROSSELLO, I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software, Milano, 1997; 

- G. FINOCCHIARO, I contratti informatici, Padova, 1997;

- G. ALPA, V. ZENO ZENCOVICH, I contratti di informatica, Milano, 1987;

- R. ZALLONE, Informatica e telematica: i nuovi contratti di servizi, MIlano, 2003;

- I. IASELLI, I contratti informatici, Roma, 2003;

- P. DI SALVATORE, I contratti informatici, Napoli, 2000;

- B. MUSTI, I contratti a oggetto informatico, Milano, 2008;

- R. D’ARRIGO, Prospettive della c.d. licenza a strappo nel nostro ordinamento, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 1996, p. 462 e ss.;

- V. FROSINI, Riflessioni sui contratti d’informatica, in Informatica e Diritto, 1996, p.167 e ss.
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Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.
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