L’arbitrato assicurativo non sostituisce mediazione, negoziazione assistita e giudizio ordinario. Si inserisce, piuttosto, in una rete di strumenti che hanno presupposti, funzioni e limiti differenti. La questione pratica non è quindi scegliere lo strumento “più favorevole” in astratto, ma individuare piuttosto quello maggiormente coerente con il tipo di controversia, la fase in cui ci si trova, la prova disponibile e l’obiettivo perseguito.
Una controversia documentale, di valore contenuto e già definita nei suoi presupposti può essere senz’altro compatibile con l’arbitrato. Una lite che richiede perizie, testimonianze, accertamenti causali complessi o una decisione giudiziale esecutiva richiede valutazioni diverse. Da ciò deriva che presentare l’Arbitro come soluzione universale rischierebbe di creare aspettative errate nella clientela e di indebolire la strategia difensiva dell’operatore.
L’Arbitrato nel sistema ADR assicurativo
Il D.M. 6 novembre 2024, n. 215 definisce l’Arbitro Assicurativo come sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dagli artt. 141, co. 7, cod. cons. e 187, co. 1 cod. ass., istituito presso IVASS e disciplinato dal regolamento ministeriale. La “clientela” comprende non solo il contraente, ma anche chi abbia o abbia avuto con impresa o intermediario un rapporto contrattuale relativo a prestazioni o servizi assicurativi, chi abbia azione diretta verso l’impresa o chi abbia titolo a ricevere prestazioni assicurative.
Il perimetro oggettivo è ampio, senz’altro, ma non illimitato. Sono rimesse all’Arbitro le controversie derivanti da un contratto di assicurazione aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti a prestazioni e servizi assicurativi, oppure l’inosservanza di regole di comportamento nella distribuzione assicurativa. Restano escluse le controversie indicate dall’art. 3, comma 2, tra cui quelle relative a sinistri gestiti dai Fondi di garanzia delle vittime della caccia e della strada e quelle rimesse a CONSAP.
La prima variabile di scelta è dunque la competenza. L’AAS può essere considerato solo se la controversia rientra nel suo ambito soggettivo e oggettivo, nei limiti di valore previsti e dopo il previo reclamo. Se manca uno di questi presupposti, l’Arbitro non è lo strumento corretto, anche se la controversia riguarda il mondo assicurativo.
Reclamo e ricorso AAS: quando il fascicolo è già maturo
Come si è avuto modo di approfondire in un precedente contributo (premere qui per leggere) il ricorso all’Arbitro Assicurativo è preceduto necessariamente dal reclamo. L’art. 8 del D.M. n. 215/2024 prevede che il ricorso sia inammissibile se non preceduto da reclamo all’impresa o all’intermediario, il ricorso può essere proposto dopo la risposta oppure dopo l’inutile decorso del termine di risposta, e comunque entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo. Il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo, salva la possibilità di formulare una richiesta di risarcimento del danno come conseguenza immediata e diretta del comportamento già evidenziato.
Questo rende l’arbitrato particolarmente adatto quando il fascicolo è già sufficientemente chiaro, in caso ad esempio di contratto individuato, sinistro documentato, reclamo definito, posizione dell’impresa esplicitata, documenti essenziali disponibili. In questi casi, il procedimento può consentire una valutazione esterna e specialistica della controversia.
La situazione cambia, però, quando la lite è ancora istruttoriamente aperta. Se, ad esempio, il punto decisivo è l’accertamento tecnico di un danno, la dinamica di un sinistro, la genuinità di una dichiarazione o l’audizione di testimoni, l’arbitrato può non essere il canale più adeguato.
Il limite documentale dell’AAS
Il D.M. n. 215/2024 stabilisce che le controversie davanti all’Arbitro siano esclusivamente documentali. L’Arbitro non può disporre perizie tecniche, né assumere testimonianze o dichiarazioni orali.
Questo è il criterio operativo più importante. L’AAS è uno strumento forte quando la prova è già nei documenti, ma al tempo stesso è uno strumento debole quando la decisione dipende da accertamenti che il Collegio non può svolgere. Lo conferma anche l’art. 11, comma 8, secondo cui il Collegio dichiara l’inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, siano necessari accertamenti istruttori che l’Arbitro non può disporre.
Per il ricorrente la domanda dovrebbe essere semplice: “posso spiegare e provare la mia posizione con il fascicolo già disponibile?”. Se la risposta è sì, il procedimento AAS può essere governabile. Se la risposta è no, la strategia deve considerare mediazione, negoziazione o giudizio, a seconda del caso.
Mediazione: utile quando serve una soluzione negoziata più ampia
La mediazione disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 è un procedimento nel quale un terzo imparziale assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole, anche con formulazione di una proposta. Iil mediatore resta privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.
Per le controversie in materia di contratti assicurativi, l’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 prevede l’esperimento preliminare della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La mediazione è quindi uno strumento da considerare quando l’obiettivo non è solo ottenere una valutazione tecnica della fondatezza della domanda, ma costruire una soluzione negoziale: riformulazione di un’offerta, pagamento parziale, regolazione di più rapporti, definizione di posizioni collegate o gestione di una controversia con profili relazionali e commerciali.
Rispetto all’arbitrato, la mediazione è meno centrata sulla decisione e più sulla composizione. Può essere preferibile quando il fascicolo non è pienamente favorevole a nessuna delle parti in causa, quando vi sono interessi non riducibili alla sola somma di denaro o quando l’impresa intenda preservare un rapporto commerciale o distributivo.
Negoziazione assistita: il terreno tipico della circolazione stradale
La negoziazione assistita, disciplinata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, assume rilievo particolare nelle controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. L’art. 3 prevede che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a tali controversie debba, tramite avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la stessa fonte precisa anche quando la condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione, rifiuto o decorso del termine.
Il preambolo del D.M. n. 215/2024 coordina questo profilo con l’arbitrato, rilevando che la negoziazione assistita è condizione di procedibilità per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e che il procedimento ex art. 187, co. 1, cod. ass., può tener luogo della negoziazione assistita, essendo ad essa alternativo.
La scelta operativa dipende dal tipo di controversia. Se la lite rientra nei limiti dell’arbitrato, è documentale e riguarda un importo compatibile con le soglie del regolamento, il ricorso allora può essere considerato. Se invece occorre una trattativa assistita tra difensori, con gestione negoziale del quantum, delle spese, delle responsabilità concorrenti o di posizioni non pienamente documentate, la negoziazione assistita può risultare più adeguata.
Giudizio ordinario: quando serve istruttoria piena o titolo esecutivo
Il giudizio ordinario resta necessario quando occorrono strumenti che l’arbitrato non offre, quali la consulenza tecnica d’ufficio, la prova testimoniale, l’ordine di esibizione, oppure altri accertamenti complessi, e decisioni dotate di forza propria secondo le regole processuali. Non ogni controversia assicurativa è adatta a una decisione documentale.
Il giudizio può essere inevitabile anche quando il valore supera le soglie dell’art. 3 D.M. n. 215/2024, quando il ricorso AAS è inammissibile per materia o per soggetti, oppure quando la strategia richiede una pronuncia idonea a definire stabilmente questioni di responsabilità, rivalsa, regresso o interpretazione contrattuale con effetti più ampi.
Per le imprese, allora, il punto non è preferire il giudizio per inerzia difensiva, quanto piuttosto riconoscere i casi nei quali un procedimento ADR rischia di diventare solo un passaggio intermedio, senza reale capacità di risolvere la lite.
Attenzione alle pendenze parallele
La disciplina dell’arbitrato assicurativo scoraggia la duplicazione degli strumenti. L’art. 9 prevede l’inammissibilità del ricorso se, alla data di presentazione, la controversia è già pendente davanti all’autorità giudiziaria o all’Arbitro, o se è pendente altra procedura ADR.
L’art. 11 aggiunge che il Collegio dichiara l’improcedibilità nel caso di proposizione, dopo il ricorso, di una domanda giudiziale o di instaurazione di altra procedura stragiudiziale per la medesima controversia.
L’arbitrato, come detto, è da valutare quando la controversia è documentale, rientra nella competenza dell’Arbitro, il valore è compatibile, il reclamo è già stato presentato e l’obiettivo è ottenere una decisione specialistica in tempi contenuti.
La mediazione è da valutare quando la controversia riguarda contratti assicurativi e l’interesse primario è costruire un accordo più flessibile, anche su aspetti non pienamente riducibili alla domanda principale.
La negoziazione assistita è da presidiare con attenzione nelle controversie da circolazione di veicoli e natanti, soprattutto quando la gestione tra difensori può favorire una definizione rapida del quantum o delle posizioni risarcitorie.
Il giudizio ordinario resta lo strumento naturale quando servono accertamenti istruttori pieni, titolo giudiziale, gestione di responsabilità complesse, superamento dei limiti di valore o decisione su questioni non compatibili con il perimetro dell’arbitrato.
Insomma, l’Arbitro Assicurativo amplia il ventaglio degli strumenti di tutela e di gestione del precontenzioso, ma non elimina la necessità di scegliere. La qualità della decisione strategica dipende dalla capacità di leggere correttamente la controversia: documenti disponibili, soggetti coinvolti, valore, fase procedurale, obiettivo transattivo o decisorio.
Il rischio che si preannuncia non è solo usare poco l’arbitrato, quanto piuttosto usarlo male: in controversie che richiedono istruttoria piena, in presenza di procedure parallele o senza un fascicolo documentale adeguato.
La buona gestione del contenzioso assicurativo non consiste nel preferire sempre l’ADR al giudizio, ma nel sapere quando l’ADR è realmente lo strumento corretto.
Nicola Nappi
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