R.C. Auto e Arbitro Assicurativo: azione diretta, risarcimento diretto e limiti di valore

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La R.C. auto costituirà probabilmente uno dei terreni più delicati per l’Arbitro Assicurativo. E non perché ogni sinistro stradale possa essere automaticamente portato davanti all’arbitro, anzi, ma perché nel settore convivono regole diverse quali l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore del responsabile, la procedura di risarcimento diretto verso la propria impresa, e poi bisogna considerare anche i limiti di valore dell’Arbitro, la necessità del previo reclamo (premere qui per approfondire) e poi la natura squisitamente documentale del procedimento (premere qui per approfondire).

Per imprese, liquidatori e uffici reclami, l’errore da evitare sarà quello di trattare tutte le controversie RCA allo stesso modo. Il D.M. n. 215/2024 distingue infatti tra controversie promosse dal terzo danneggiato titolare di azione diretta contro l’impresa del responsabile e “tutti gli altri casi” relativi ai contratti danni. Tale differenza, come vedremo a breve, incide direttamente sulla soglia economica del ricorso.

Il terzo danneggiato è “clientela” ai fini AAS

Il regolamento ministeriale definisce la “clientela” in modo più ampio del solo contraente o assicurato. Vi rientra infatti, più in generale, anche il soggetto al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell’impresa, oltre a chi abbia comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative. Questa ampia definizione è, a nostro sommesso avviso, quantomai essenziale per la R.C. auto, perché di fatto il terzo danneggiato non è che abbia stipulato il contratto RCA con l’impresa del responsabile, ma riconoscendogli la legge un’azione diretta, è come se lo avesse sottoscritto di fatto.

Vale la pena ricordare che nel Codice delle assicurazioni private, l’art. 144 stabilisce che il danneggiato da sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o natante soggetto a obbligo assicurativo ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

Il punto operativo è dunque chiaro, l’accesso all’arbitrato assicurativo non è riservato esclusivamente al contraente della polizza, ma ben può riguardare anche il danneggiato che agisce in forza dell’azione diretta prevista dalla disciplina RCA. Ad ogni modo, l’accesso resta soggetto ai presupposti dell’Arbitro: previo reclamo, competenza, limiti di valore, documentazione e assenza di pendenze incompatibili.

La soglia da 2.500 euro per l’azione diretta contro l’impresa del responsabile

L’art. 3, co. 4, del D.M. n. 215/2024 disciplina precipuamente le domande aventi ad oggetto la corresponsione di somme di denaro. Per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni, la soglia è di 2.500 euro quando la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. Negli altri casi relativi ai contratti danni, la soglia è di 25.000 euro.

Nella R.C. auto ordinaria, quando il danneggiato si rivolge all’impresa del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 cod. ass., il limite rilevante è quindi 2.500 euro. È una soglia ridotta rispetto ad altre controversie danni e impone una valutazione preliminare molto accurata del valore della domanda.

Per i liquidatori, ciò significa che non è sufficiente classificare la pratica come “RCA”, ma occorre individuare chi propone il ricorso, contro quale impresa, in base a quale titolo e per quale importo. Una domanda del terzo danneggiato contro l’assicuratore del responsabile non segue la stessa soglia di un ricorso dell’assicurato verso la propria impresa in un ambito diverso.

La disciplina, a dire il vero, non chiarisce espressamente tutti i possibili effetti di domande frazionate o di richieste accessorie formulate accanto al capitale. È quindi al momento consigliabile trattare il valore del ricorso come un profilo di ammissibilità da verificare sin dalla fase reclamo, evitando risposte che non distinguano tra danno richiesto, importo contestato e importo eventualmente già offerto o corrisposto. Poi con la prassi che si svilupperà dal prossimo gennaio in avanti vedremo bene cosa succederà.

Risarcimento diretto: il ricorso contro la propria impresa gestionaria

La procedura di risarcimento diretto è disciplinata dall’art. 149 cod. ass. Nei casi di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura riguarda i danni al veicolo, le cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nei limiti dell’art. 139 cod. ass., il danno alla persona subito dal conducente non responsabile.

La Relazione illustrativa allegata al Provvedimento IVASS n. 106122 dello scorso 25 maggio, chiarisce che, nei casi rientranti nell’art. 149 cod. ass., il ricorso all’Arbitro Assicurativo, dopo il preventivo reclamo nei confronti della propria compagnia assicurativa, è presentato contro la medesima compagnia, cioè l’impresa gestionaria, e non contro la compagnia del responsabile civile.

Questo chiarimento è importante perché potrebbe aiutare ad evitare un un errore alquanto ricorrente, quello cioè di confondere il soggetto che gestisce la procedura di risarcimento diretto con l’impresa del responsabile. Nel sistema dell’art. 149 cod. ass., la richiesta è rivolta alla propria impresa, che liquida i danni per conto dell’impresa del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra imprese.

Ne deriva, in chiave arbitrato, che il fascicolo deve essere costruito avendo chiaro il ruolo dell’impresa gestionaria, nel ruolo cioè non solo di soggetto che ha ricevuto la richiesta, ma anche resistente del ricorso quando la doglianza riguarda la gestione della procedura di risarcimento diretto.

Il limite di valore nel risarcimento diretto: perché la soglia non è la stessa dell’azione diretta

Vale ora la pena di soffermarsi su un aspetto che potrebbe generare confusione. Il D.M. n. 215/2024 aggancia la soglia di 2.500 euro alla controversia promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa del responsabile. La procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., invece, secondo il chiarimento IVASS, come abbiamo appena visto, conduce il ricorso verso la propria compagnia, cioè verso l’impresa gestionaria.

La lettura operativa qui più coerente ci sembra quindi quella di distinguere i due casi: azione diretta contro l’impresa del responsabile, la cui soglia è fissata a 2.500 euro; risarcimento diretto contro la propria impresa gestionaria, la cui soglia è riconducibile alla categoria residuale dei contratti danni, pari a 25.000 euro. Questa impostazione è segnalata anche in Dottrina, la quale, commentando l’art. 3, co. 4, lett. b), D.M. n. 215/2024, rileva che la soglia di euro 2.500 riguarda le azioni dirette contro la compagnia del responsabile, mentre, “stando alla lettera” della disposizione, le azioni di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. ricadrebbero nel più ampio limite di euro 25.000 previsto per “tutti gli altri casi”.

Si tratta comunque di un profilo da monitorare con attenzione nelle prime decisioni dell’Arbitro. Il dato normativo è chiaro nel fissare la soglia ridotta per l’azione diretta contro l’impresa del responsabile, ma il coordinamento con il risarcimento diretto discende dal diverso soggetto passivo individuato dal sistema dell’art. 149 cod. ass. e dal chiarimento IVASS sull’impresa gestionaria.

Ci permmettiamo qui evidenziare che questa impostazione può determinare una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe, perché il diverso limite di valore dipenderebbe dal soggetto convenuto davanti all’Arbitro. Staremo a vedere cosa succederà dal prossimo gennaio in avanti.

Le controversie con il Fondo di garanzia e CONSAP restano fuori

L’art. 3, co. 2, del D.M. n. 215/2024 esclude dalla competenza dell’Arbitro le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal Fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada e le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza di CONSAP, nonché le fattispecie dei grandi rischi di cui all’art. 1, co. 1, lett. r), cod. ass.

Per la R.C. auto, ciò impone quindi un controllo preliminare sulla natura del sinistro. Non basta che il danno derivi dalla circolazione stradale, se la pratica riguarda un caso gestito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada o altra fattispecie rimessa a CONSAP, l’arbitrato non è il canale corretto.

Questo controllo deve essere forse incorporato dalle imprese nella fase reclami. Una risposta che indirizzi genericamente il cliente verso l’Arbitro Assicurativo senza verificare il perimetro di competenza rischierebbe di generare aspettative errate e ulteriori frizioni nel precontenzioso.

La natura documentale conta anche nella R.C. auto

Le controversie davanti all’Arbitro sono esclusivamente documentali, come abbiamo già avuto modo di meglio analizzare in un precedente contributo (premere qui per leggere). L’Arbitro Assicurativo non può disporre perizie tecniche, testimonianze o dichiarazioni orali.

Nel settore RCA, questa caratteristica incide profondamente, è evidente. Molte controversie su dinamica, nesso causale, entità del danno, compatibilità dei danni materiali o lesioni di lieve entità richiedono accertamenti tecnici non sempre compatibili con il procedimento arbitrale. Il punto è che non sarà semplice per i ricorrenti distinguere tra controversie documentabili e controversie che richiedono istruttoria piena.

Un ricorso sul mancato rispetto dei termini liquidativi, sulla coerenza di un’offerta, sulla documentazione richiesta o sulla corretta individuazione dell’impresa gestionaria può essere gestibile documentalmente, e tali caratteristiche sono facilmente riscontrabili anche dall’ “uomo della strada” (ricordiamo, infatti, che per proporre ricorso all’Arbitro Assicurativo, non è necessario il patrocinio di un legale). Una controversia invece che richieda ad esempio una nuova perizia cinematica, o l’escussione di testimoni o, ancora, approfondimenti medico-legali non già documentati può invece porre un problema di compatibilità con il modello dell’arbitrato.

Questo potrebbe portare inevitabilmente ad un quantitativo elevato di declaratorie di inammissibilità. Ma anche qui staremo a vedere cosa succederà dal prossimo gennaio in avanti.

Coordinamento con negoziazione assistita e giudizio

Il preambolo del D.M. n. 215/2024 considera espressamente il rapporto tra R.C. auto e negoziazione assistita: la procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie da circolazione di veicoli e natanti, mentre il procedimento ex art. 187.1 cod. ass. può tener luogo della negoziazione assistita, essendo ad essa alternativo.

Questo non significa che l’arbitrato assicurativo sia sempre preferibile. Significa che, quando la controversia rientra nel perimetro dell’Arbitro, il procedimento può assumere rilievo anche nella prospettiva della futura azione giudiziale. Ma la scelta resta strategica. Se occorre una trattativa tra difensori, o se il valore supera le soglie, o se la controversia richiede istruttoria tecnica o se vi sono più parti da coinvolgere in modo processualmente strutturato, la negoziazione assistita o il giudizio possono restare canali più adeguati.

Ed allora, nel rapporto tra R.C. auto e Arbitro Assicurativo, la classificazione del caso è decisiva. Azione diretta e risarcimento diretto non sono, com’è noto, varianti terminologiche della stessa procedura, ma individuano soggetti, soglie e presidi diversi.

Per imprese e liquidatori, il controllo preliminare deve diventare una sorta di routine: chi ricorre, contro chi, per quale titolo, per quale importo, con quali documenti e nell’ambito di quale procedura RCA, ben sapendo che ci si può trovare di fronte a soggetti non assistiti da un avvocato e che dunque potrebbero mal interpretare la disciplina.

In definitiva, l’arbitrato assicurativo ci sembra poter essere uno strumento utile per controversie RCA documentali e di valore compatibile. Ma proprio in questo settore è, a nostro sommesso avviso, fondamentale evitare automatismi: un sinistro stradale non è, solo per questo, una pratica “arbitrabile”.

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Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.
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