La complessità delle relazioni economiche globali e l’applicazione di sanzioni internazionali richiedono oggigiorno strumenti alquanto innovativi per gestire le crisi aziendali.
Consideriamo il caso di un’impresa operante in mercati esteri, come ad esempio Uganda e Ucraina, che venga segnalata da autorità straniere, come l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, per presunta violazione di regolamenti internazionali. La conseguente iscrizione in liste come la SDN list comporterebbe certamente gravi conseguenze: gli istituti di credito, temendo sanzioni, recederebbero dai rapporti bancari con l’impresa, bloccando l’accesso ai fondi e impedendo la prosecuzione delle attività. Questa situazione paralizzerebbe l’azienda, che non potrebbe acquistare materiali, pagare i dipendenti o completare le commesse.
Per affrontare una crisi di questo tipo, tenuto conto dell’attuale assetto normativo, l’impresa in questione potrebbe attivare una procedura di composizione negoziata della crisi, finalizzata al risanamento aziendale mediante trattative con i creditori sotto la supervisione di un esperto indipendente. Resterebbe però in piedi il problema del blocco dell’operatività bancaria, che andrebbe a rendere pressochè inaccessibili le risorse liquide necessarie per finanziare sia l’attività ordinaria che straordinaria dell’azienda, rappresentando un ostacolo di fatto insormontabile.
Come procedere allora?
A mio sommesso avviso, una possibile soluzione potrebbe rinvenirsi nell’art. 68 c.p.c.:
Il Tribunale, cioè, potrebbe nominare un custode giudiziario delle somme liquide aziendali con il precipio compito di aprire un conto corrente dedicato, intestato al custode giudiziario stesso, dove convogliare tutte le somme liquide dell’impresa depositate presso gli istituti bancari, e poi di gestire i flussi finanziari in nome e per conto dell’azienda, e naturalmente di garantire trasparenza e conformità, prevenendo il coinvolgimento delle banche in potenziali violazioni delle normative internazionali.
Pensandoci bene, la nomina di un custode presenta indubbiamente molteplici vantaggi.
Alle imprese consentirebbe di superare il blocco bancario e di riprendere le attività operative, attuando un piano di risanamento senza compromettere l’accesso ai fondi necessari.
Alle banche ridurebbe il rischio di essere segnalate dalle autorità internazionali, garantendo al contempo la conformità alle normative.
Inoltre ci sarebbero vantaggi anche per il sistema economico in generale, in quanto favorirebbe la stabilità delle relazioni economiche internazionali, mitigando gli effetti delle sanzioni su soggetti terzi.
Insomma, senza dover per forza scomodare il legislatore, mi sembra che gli strumenti per far fronte alla descritta situazione già sono a disposizione di Avvocati e Giudici. Ritengo sommessamente che l’adozione di questa misura potrebbe rappresentare una soluzione equilibrata e pragmatica per gestire situazioni di crisi aziendali in contesti globalizzati. La nomina di un custode giudiziario delle somme liquide mi sembra uno strumento che bilancia gli interessi delle imprese e del sistema bancario, promuovendo il risanamento aziendale e la stabilità economica.
Confido che tale proposta possa stimolare una riflessione approfondita e articolata, e resto in attesa di autorevoli pareri che possano contribuire ad arricchire e affinare questa iniziativa, nell’interesse di tutti gli attori coinvolti e della stabilità del sistema economico.
Nicola Nappi
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