TRUFFA INFORMATICA: la banca non deve risarcire il cliente che accetta il rimborso parziale

In caso di truffa informatica, il reclamo presentato dall’utente e la conseguente offerta di rimborso (anche parziale) da parte dell’intermediario, se accettata, vale a tacitare ogni eventuale ulteriore pretesa da parte del reclamante”. Questo il principio espresso dall’Arbitrato Bancario Finanziario con la decisione n. 8925 del 7 giugno 2022, che si riporta qui di seguito:

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