Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281 sexies c.p.c. e che, in mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c.”
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Pres. Spirito – Rel. Patti, con la sentenza n. 28975 del 5 ottobre 2022 che si riporta di seguito:
Aniello Peluso
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