“Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell’atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata”
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Tatangelo, con l’ordinanza n. 9226 del 22 marzo 2022.
La vicenda in esame trae origine dall’opposizione – promossa dai debitori – al precetto intimato da una società in rappresentanza della cessionaria del credito di cui veniva richiesto il pagamento.
Va evidenziato che, il decreto ingiuntivo posto alla base dell’atto impugnato, era stato ottenuto da un’altra banca.
Veniva proposto appello avverso la pronuncia di rigetto emessa dal Giudice di prime cure, ma parimenti statuiva la Corte d’Appello.
Proposto ricorso per Cassazione, quest’ultima in accordo con il percorso motivazionale seguito dai Giudici d’appello, rigettava il gravame e condannava i soccombenti al pagamento delle spese.
In particolare, gli Ermellini ribadivano come la domanda dovesse essere rigettata in quanto presentava motivi ed eccezioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle evidenziate con l’atto principale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A PRECETTO: Inammissibili le eccezioni afferenti il diritto sostanziale
Sono riservate esclusivamente al Giudice competente per la formazione del titolo esecutivo
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Angelina Augusta Baldissera | 15.11.2018 | n.3102
La disposizione legislativa, infatti, non prevede le conseguenze dell’omissione
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Cristina Bellentani | 17.07.2019 | n.1169
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