Notifica via PEC non valida: quando è davvero necessaria una seconda trasmissione?

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La recente Ordinanza n. 3703/2025 della Corte di Cassazione offre un’importante chiave interpretativa sull’uso della PEC nelle notificazioni fiscali, ponendo un limite chiaro alla prassi – talvolta eccessivamente formalistica – di richiedere un secondo invio telematico a distanza di sette giorni.

Una decisione che si impone con forza e chiarezza nel panorama giurisprudenziale, ridefinendo i confini applicativi dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.


Il nodo della controversia

La società contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento relativa a più cartelle esattoriali, eccependo l’omessa notifica di alcune di esse, con conseguente decadenza della pretesa impositiva. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano accolto le doglianze della contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sollevando due motivi:

  1. Invalidità della notifica PEC per mancato secondo invio.
  2. Erronea declaratoria di decadenza ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/73.

La posizione della Suprema Corte

La Corte ha accolto il ricorso in toto, censurando l’interpretazione della Commissione Tributaria Regionale e affermando un principio giuridico di portata sistemica.

“In caso di notifica a mezzo PEC di cui all’art. 60, d.P.R. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, non è necessario un secondo invio dell’atto via PEC decorsi almeno sette giorni.”

In sintesi, l’obbligo del secondo invio è previsto solamente nel caso in cui la casella PEC del destinatario risulti satura. Quando invece l’indirizzo è inesistente o inattivo, la procedura si perfeziona direttamente attraverso il deposito telematico nell’area riservata del sito InfoCamere, la relativa pubblicazione dell’avviso, e l’invio della raccomandata.


Le implicazioni operative e giuridiche

Questa decisione è destinata ad avere rilevanti conseguenze pratiche per la prassi notificatoria degli enti impositori, ma anche per i difensori delle imprese. In particolare:

  • evita automatismi invalidanti fondati su formalismi privi di ratio;
  • chiarisce quando l’errore nell’indirizzo PEC determina un iter notificatorio diverso;
  • ribadisce il valore dell’interpretazione letterale e logico-sistematica delle norme.

Decadenza: quando decorre davvero il termine

Altro punto di rilievo riguarda la corretta decorrenza del termine decadenziale triennale previsto dall’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/73.

Nel caso di specie, trattandosi di dichiarazione per l’anno d’imposta 2014 presentata nel 2015, il termine di notifica delle cartelle era fissato al 31 dicembre 2018. Le notifiche, essendo state effettuate il 29 gennaio e il 15 febbraio 2018, risultano tempestive.


Conclusioni

Con l’ordinanza 3703/2025, la Corte di Cassazione rafforza il principio di certezza giuridica in tema di notificazioni via PEC. Elimina una prassi distorsiva, imponendo un’interpretazione coerente con il dettato normativo e con l’efficienza amministrativa.

Una pronuncia di sistema, che impone un’attenta rilettura delle strategie difensive nei contenziosi fiscali e che richiama – ancora una volta – alla responsabilità digitale degli operatori economici, chiamati a garantire l’attualità e la validità del proprio domicilio telematico.

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