In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”.
Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1615 di ieri, 22 gennaio 2025.
Michele De Luca
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