In caso di invio della notificazione con modalità telematiche da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione, è nulla e non inesistente”.
Nel corso di un procedimento legale finalizzato al riconoscimento di differenze retributive richieste da una dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la Corte d’appello ha ritenuto ammissibile l’impugnazione, nonostante la contestazione specifica dell’assenza della prima notifica dell’appello, effettuata tramite posta elettronica ordinaria senza avviso di consegna al destinatario, un sistema che non permetteva tale generazione. Basandosi su questo aspetto, è stato presentato un ricorso per cassazione che invoca la decadenza dell’appello a causa della mancata immediata riattivazione del procedimento di notificazione.
Rispondendo alla giurisprudenza sviluppatasi sulla nullità, anziché l’inesistenza, della notifica effettuata tramite casella di posta elettronica ordinaria anziché tramite PEC, il Collegio giudicante ribadisce che “in caso di invio della notifica tramite modalità telematiche, secondo l’articolo 3-bis della legge n. 53/1994, da una casella PEC a una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica è nulla e non inesistente. Non si può presumere – salvo prova contraria – la totale assenza di un invio telematico di dati verso il destinatario, di cui rimangono incerti gli esiti. Si deve quindi ritenere la presenza di una fase di consegna, anche se non vi è prova del perfezionamento della notifica e, di conseguenza, l’atto non è in sé idoneo a produrre i suoi effetti”.
In ogni caso, in presenza di nullità, la rinnovazione della notifica, autorizzata dalla Corte di merito, sanerà ogni vizio nell’introduzione del ricorso d’appello, in conformità all’articolo 291 c.p.c.
Per approfondire:
Cass. civ., sez. lav., sent., 31 maggio 2023, n. 15345
Daniele Giordano
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