in caso di impossibilità di deposito telmatico per cause esterne, il giudice di merito deve valutare l’oggettività dell’impedimento

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“In caso di impossibilità di deposito telematico della documentazione per cause esterne alla volontà della parte, come l’interruzione del servizio, il giudice di merito deve valutare attentamente l’oggettività dell’impedimento e non addossare automaticamente la responsabilità alla parte per mancato rispetto del termine”.

Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza di ieri, 25 novembre 2024, n. 30324.

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