“In caso di impossibilità di deposito telematico della documentazione per cause esterne alla volontà della parte, come l’interruzione del servizio, il giudice di merito deve valutare attentamente l’oggettività dell’impedimento e non addossare automaticamente la responsabilità alla parte per mancato rispetto del termine”.
Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza di ieri, 25 novembre 2024, n. 30324.
Michele De Luca
Ultimi post di Michele De Luca (vedi tutti)
- La notifica di atti estranei all’attività professionale è valida anche se fatta all’indirizzo PEC professionale - 23 Gennaio 2025
- La Sopraelevazione e il Divieto per Inidoneità Statica: Presunzioni di Pericolosità e Onere della Prova - 5 Dicembre 2024
- in caso di impossibilità di deposito telmatico per cause esterne, il giudice di merito deve valutare l’oggettività dell’impedimento - 26 Novembre 2024
- La notifica telematica e la saturazione della casella PEC: analisi della sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 28452/2024 - 6 Novembre 2024
- Sull’accesso alla posta elettronica del dipendente e sulla conservazione di e-mail e log - 23 Ottobre 2024