Illegittima se non indispensabile ai fini dell’informazione l’indicazione dei nomi per esteso degli indagati o delle persone sottoposte a indagini (nello specifico furbetti del cartellino). Per il danno non patrimoniale dovuto a problemi di salute insorti dopo la “pubblicità” negativa occorre però dimostrare il legame tra questi e la pubblicazione.
Questi i principi espressi dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20337 del 23 luglio 2024
Daniele Giordano
Ultimi post di Daniele Giordano (vedi tutti)
- Il parere del Garante Privacy sullo schema di disegno di legge in materia di intelligenza artificiale - Agosto 9, 2024
- La società controllata dalla Banca non può accedere alla banca dati Scipafi senza specifica autorizzazione - Agosto 9, 2024
- Illegittima l’indicazione dei nomi per esteso degli indagati - Agosto 2, 2024
- Il Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale è entrato in vigore - Agosto 1, 2024
- Il deposito della sentenza priva di attestazione di conformità in Cassazione si può regolarizzare entro l’udienza di discussione - Luglio 30, 2024