Laddove il contratto sia soggetto alla forma scritta ad substantiam, l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto implica che il creditore non possa far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale”.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 36602/2022, che si riporta qui di seguito.
Sara Romano
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