E’ illegittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19825 del 20 giugno 2022, che si riporta di seguito
Anna Esposito
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